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DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2012, n. 178

Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (12G0202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  6-12-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Riordino della CRI fino alla liquidazione
1. La CRI è riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1º gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», di seguito denominato Ente, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione sottoscrivono un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da parte dell'Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale in materia di utilizzo degli emblemi. In ogni caso l'Ente non può utilizzare gli emblemi di cui alla predetta normativa internazionale se non per i casi espressamente previsti dalla suddetta convenzione. All'Ente si applicano le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non economici, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. L'Ente svolge le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo.
3. Sono organi dell'Ente:
a) un comitato, nominato con decreto del Ministro della salute, presieduto dal Presidente nazionale dell'Associazione in carica che è anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente dai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità ai quali si applica l'articolo 7. In caso di parità nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed h), e all'articolo 6 che devono essere assunte all'unanimità;
b) un collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro della salute, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un amministratore, con compiti di rappresentanza legale e di gestione, nominato dal Ministro della salute.
4. Il Presidente dell'Ente, i componenti il comitato, l'amministratore, i componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica fino al 31 dicembre 2017. L'incarico di amministratore è incompatibile con ogni altra attività esterna all'Ente e all'Associazione. Il trattamento economico dell'amministratore e dei componenti del collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. Gli incarichi di Presidente e di componente del comitato sono svolti a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese. Ove l'amministratore sia dipendente di pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di aspettativa di diritto.
5. Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonché risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6,
((...))
, sono attribuite all' Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari. (6) (8)
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 22 marzo 2016 (in G.U. 19/04/2016, n. 91) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nelle more della costituzione della Fondazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di cui in premessa, il contributo di cui all'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo è destinato integralmente all'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'esclusivo assolvimento, da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie, delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) del medesimo decreto e, in particolare, per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie, ausiliari delle Forze Armate".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il Decreto 31 marzo 2017 in G.U. 26/05/2017, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nelle more della costituzione della Fondazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di cui in premessa, il contributo di cui all'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo è destinato integralmente all'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'esclusivo assolvimento, da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie, delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) del medesimo decreto e, in particolare, per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie, ausiliari delle Forze Armate".