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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2012)
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Testo in vigore dal:  27-3-2012

Art. 9

Modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2133, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.»;
b) all'articolo 2136, comma 1:
1) alla lettera e), le parole: «l'articolo 878» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 878 e 879»;
2) alla lettera l), il numero: «908» è sostituito dalla seguente parola: «900»;
3) alla lettera o), dopo il numero: «938» sono inserite le seguenti parole: «, nonché l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5»;
4) alla lettera p), dopo le parole: «l'articolo 1008» sono inserite le seguenti: «, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5»;
5) alla lettera r), dopo il numero: «1091» sono inserite le seguenti parole: «, nonché l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»;
c) l'articolo 2145 è sostituito dal seguente:
«Art. 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. È escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale.
3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati negli organici del grado di appartenenza fino alla promozione.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, secondo l'ordine stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.
5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
6. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facoltà di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del comma 8 compete il trattamento economico di cui all'articolo 1821.
10. Il comma 8 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio non sono più valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, semprechè risultino valutati e giudicati idonei.»;
d) all'articolo 2152, comma 1, le parole: «all'articolo 909» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 909 e 2145»;
e) alla rubrica dell'articolo 2156, dopo la parola: «Retribuzione» è inserita la seguente: «stipendiale»;
f) all'articolo 2160, comma 1, le parole: «non dirigenti» sono soppresse;
g) all'articolo 2229, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
h) all'articolo 2236, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1100 si applicano a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.»;
i) all'articolo 2243, comma 1, sono soppresse:
1) al secondo periodo, le parole: «lettera b)»;
2) al terzo periodo, le parole: «e il numero massimo di promozioni annuali»;
l) all'articolo 2248, il comma 2 è abrogato;
m) all'articolo 2253:
1) al comma 6, le parole: «dall'articolo» sono soppresse;
2) al comma 7, le parole: «dall'articolo dall'articolo 1324» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1324»;
n) all'articolo 2261, comma 1, il numero: «724» è sostituito dal seguente: «966»;
o) all'articolo 2267, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.»;
p) all'articolo 2268, comma 1:
1) il numero 268) è soppresso;
2) al numero 390), dopo le parole: «n. 113» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 68»;
3) al numero 400), dopo le parole: «n. 599» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 32»;
4) il numero 552) è soppresso;
5) il numero 596) è soppresso;
6) al numero 630), dopo le parole: «n. 967», sono aggiunte le seguenti: «, escluso l'articolo 1»;
7) al numero 682), le parole: «, articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17» sono soppresse;
8) al numero 723), le parole: «escluso articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare»;
9) il numero 993) è soppresso;
10) al numero 1022) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione dell'articolo 1-bis»;
11) al numero 1081), dopo le parole: «articoli:» sono inserite le seguenti: «3, comma 10,»;
12) al numero 1083), dopo le parole «36,», sono inserite le seguenti: «47,»;
13) dopo il numero 1085), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1085-bis) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122: articolo 6, commi 21-ter e 21-quater;
1085-ter) legge 4 novembre 2010, n. 183, articoli: 27, commi 1, 2, 3 e 5; 28, comma 1, limitatamente alle parole: "delle Forze armate,".»;
q) all'articolo 2268, comma 1, il numero 297) è soppresso e, per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed è sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213;
r) all'articolo 2269, comma 1:
1) dopo il numero 213), è inserito il seguente: «213-bis) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 966;»;
2) dopo il numero 394), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«394-bis) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 117;
394-ter) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2010, n. 115;
394-quater) decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112.».
Note all'art. 9:
Si riporta il testo dell'art. 2133 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2133. (Permute) - 1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all' art. 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell'art. 545.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2136 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2136. (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza) - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:
a) il capo II del titolo IV;
b) la sezione IV del capo I del titolo V;
c) l' art. 622;
d) l' art. 721;
e) gli articoli 878 e 879;
f) l' art. 881;
g) l' art. 886;
h) l' art. 897;
i) l' art. 898;
l) l' art. 900;
m) l' art. 911;
n) l' art. 932;
o) l'art. 938, nonché l'art. 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'art. 909, comma 4, è da intendersi all'art. 2145, comma 5;
p) l'art. 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'art. 909, comma 4, è da intendersi all'art. 2145, comma 5;
q) l'art. 1056, commi 2, 3 e 4;
r) l'art. 1091, nonché l'art. 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
s) - gg) (Omissis).
2. - 3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 2145 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2145. (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza) - 1. Ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui all'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. È escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale.
3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati negli organici del grado di appartenenza fino alla promozione.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, secondo l'ordine stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.
5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
6. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'art. 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facoltà di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del comma 8 compete il trattamento economico di cui all'art.
1821.
10. Il comma 8 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'art. 1076, comma 1, semprechè risultino valutati e giudicati idonei.".
Si riporta il testo dell'art. 2152 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2152. (Applicazione dell' art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo) - 1. Il comma 1-bis dell' art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 è così sostituito:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui agli articoli 909 e 2145 del codice dell'ordinamento militare. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo».".
Si riporta il testo della rubrica dell'art. 2156 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2156. (Retribuzione stipendiale e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare) - 1. (Omissis).
.Si riporta il testo dell'art. 2160 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2160. (Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare) - 1. Agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.".
Si riporta il testo del comma 6 dell'art.2229 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2229. (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria) - 1. - 5. (Omissis).
6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2236 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2236. (Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito italiano) - 1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore dell'Esercito italiano di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di maggiore di tutti i ruoli normali e speciali è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. Le disposizioni di cui all'art. 1100 si applicano a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2243 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2243 (Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri)-
1. L'applicazione degli articoli 1053, comma 2, e 1067, comma 2 è sospesa sino al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009.
Conseguentemente, nel citato periodo, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1229, comma 1, e 1232, comma 1, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione.
Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all' art. 2248, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 2248 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2248. (Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri) - 1. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi. 2.(abrogato).".
Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 2253 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2253. (Regime transitor