DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4

Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (12G0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2019)
Testo in vigore dal: 25-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
                       Pesca non professionale 
 
  1. La pesca non professionale e' la pesca che  sfrutta  le  risorse
acquatiche marine vive per fini  ricreativi,  turistici,  sportivi  e
scientifici. 
  2. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi  di  studio,
ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati  nel  capo
III del titolo I  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
ottobre 1968, n. 1639. 
  ((3. Sono vietati la vendita e  il  commercio  dei  prodotti  della
pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini
scientifici,  a  meno  che  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto)). 
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, sono definite le modalita' per l'esercizio della pesca per
fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa
sia  effettuata  in  maniera  compatibile  con  gli  obiettivi  della
politica comune della pesca. 
  5. La pesca con il fucile subacqueo  o  con  attrezzi  similari  e'
consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.