DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 27-5-2011
                               Art. 9 
 
 
Attribuzione  alle  regioni  del  gettito   derivante   dalla   lotta
                        all'evasione fiscale 
 
  1. E' assicurato il riversamento diretto alle regioni, in  coerenza
con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero  1),
della citata legge n. 42  del  2009,  in  relazione  ai  principi  di
territorialita' di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  della
medesima  legge  n.  42  del  2009,  dell'intero  gettito   derivante
dall'attivita'  di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi   propri
derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali
di cui al presente decreto. 
  2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione ai principi di
territorialita' di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  della
citata legge n. 42 del 2009, una  quota  del  gettito  riferibile  al
concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale in materia
di IVA, commisurata all'aliquota di  compartecipazione  prevista  dal
presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25,  comma  1,  lettera  b),
della medesima legge n. 42 del 2009,  le  modalita'  di  condivisione
degli oneri di gestione della predetta attivita' di recupero  fiscale
sono disciplinate con specifico atto convenzionale  sottoscritto  tra
regione ed Agenzia delle entrate. 
  3. Qualora vengano  attribuite  alle  regioni  ulteriori  forme  di
compartecipazione al gettito dei tributi erariali, e' contestualmente
riversata alle regioni una quota del gettito riferibile  al  concorso
della  regione  nella  attivita'  di  recupero  fiscale  relativa  ai
predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2. 
  4. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di attribuzione alle regioni delle risorse  di
cui ai commi 1, 2 e 3. 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 9, 7  e  25  della
          citata legge n. 42 del 2009: 
              «Art. 9 (Principi e criteri direttivi  in  ordine  alla
          determinazione  dell'entita'  e  del  riparto   del   fondo
          perequativo  a  favore  delle  regioni).  -  1.  I  decreti
          legislativi  di  cui  all'art.   2,   in   relazione   alla
          determinazione  dell'entita'  e  del  riparto   del   fondo
          perequativo statale di carattere verticale a  favore  delle
          regioni, in attuazione degli articoli 117,  secondo  comma,
          lettera e), e 119, terzo comma,  della  Costituzione,  sono
          adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) istituzione del fondo perequativo a  favore  delle
          regioni  con  minore  capacita'   fiscale   per   abitante,
          alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
          gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'art.  8,
          comma 1, lettera a), numero 1), nonche' da  una  quota  del
          gettito del tributo regionale di cui all'art. 8,  comma  1,
          lettera h), per le  spese  di  cui  all'art.  8,  comma  1,
          lettera a), numero 2); le quote del  fondo  sono  assegnate
          senza vincolo di destinazione; 
                b) applicazione del principio di  perequazione  delle
          differenze delle capacita' fiscali in modo tale da  ridurre
          adeguatamente le differenze tra  i  territori  con  diverse
          capacita' fiscali per abitante senza alterarne  l'ordine  e
          senza  impedirne  la   modifica   nel   tempo   conseguente
          all'evoluzione del quadro economico-territoriale; 
                c) definizione delle modalita' per cui le risorse del
          fondo devono finanziare: 
                  1) la  differenza  tra  il  fabbisogno  finanziario
          necessario alla copertura delle spese di  cui  all'art.  8,
          comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le  modalita'
          di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'art.  8  e
          il  gettito  regionale  dei  tributi  ad   esse   dedicati,
          determinato con l'esclusione delle  variazioni  di  gettito
          prodotte dall'esercizio dell'autonomia  tributaria  nonche'
          dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso
          regionale nell'attivita' di recupero fiscale,  in  modo  da
          assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti
          al fabbisogno  standard  per  i  livelli  essenziali  delle
          prestazioni; 
                  2) le esigenze finanziarie derivanti dalla  lettera
          g) del presente articolo; 
                d)   definizione   delle   modalita'   per   cui   la
          determinazione delle  spettanze  di  ciascuna  regione  sul
          fondo perequativo tiene conto delle  capacita'  fiscali  da
          perequare  e  dei  vincoli  risultanti  dalla  legislazione
          intervenuta in attuazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
          lettera m),  della  Costituzione,  in  modo  da  assicurare
          l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard; 
                e)  e'  garantita  la  copertura  del   differenziale
          certificato positivo tra i dati previsionali e  l'effettivo
          gettito dei tributi, escluso  il  gettito  derivante  dalla
          lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla  regione
          con riferimento alla quale e' stato determinato il  livello
          minimo sufficiente delle  aliquote  dei  tributi  ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettere d) e g), tali  da  assicurare
          l'integrale  finanziamento  delle  spese  per   i   livelli
          essenziali delle prestazioni; nel caso in  cui  l'effettivo
          gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali,  il
          differenziale certificato e' acquisito  al  bilancio  dello
          Stato; 
                f) definizione delle modalita' per cui le  quote  del
          fondo perequativo per le spese di  parte  corrente  per  il
          trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre
          adeguatamente le differenze tra  i  territori  con  diverse
          capacita' fiscali per abitante e, per  le  spese  in  conto
          capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di  cui  e'
          assicurata l'integrale copertura; 
                g) definizione delle modalita' in base alle quali per
          le spese di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 2),
          le quote del fondo perequativo sono assegnate  in  base  ai
          seguenti criteri: 
                  1) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ossia
          quelle nelle quali il  gettito  per  abitante  del  tributo
          regionale di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), supera il
          gettito medio nazionale per abitante, non ricevono  risorse
          dal fondo; 
                  2) le regioni con minore capacita'  fiscale,  ossia
          quelle nelle quali il  gettito  per  abitante  del  tributo
          regionale di cui  all'art.  8,  comma  1,  lettera  h),  e'
          inferiore  al  gettito  medio   nazionale   per   abitante,
          partecipano  alla  ripartizione  del   fondo   perequativo,
          alimentato da una quota del gettito  prodotto  nelle  altre
          regioni,  in  relazione   all'obiettivo   di   ridurre   le
          differenze interregionali di gettito per  abitante  per  il
          medesimo tributo rispetto al gettito  medio  nazionale  per
          abitante; 
                  3) la  ripartizione  del  fondo  perequativo  tiene
          conto, per le regioni con popolazione al di  sotto  di  una
          soglia da individuare con  i  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 2, del fattore  della  dimensione  demografica  in
          relazione inversa alla dimensione demografica stessa; 
                h) definizione delle modalita' per cui le  quote  del
          fondo  perequativo  risultanti  dalla  applicazione   della
          lettera d) sono distintamente indicate  nelle  assegnazioni
          annuali.   L'indicazione   non    comporta    vincoli    di
          destinazione.». 
              «Art. 7  (Principi  e  criteri  direttivi  relativi  ai
          tributi delle regioni e alle compartecipazioni  al  gettito
          dei tributi erariali). - 1. I decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  le   regioni   dispongono   di   tributi   e   di
          compartecipazioni al gettito dei tributi erariali,  in  via
          prioritaria  a  quello  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          (IVA),  in  grado  di   finanziare   le   spese   derivanti
          dall'esercizio  delle  funzioni  nelle   materie   che   la
          Costituzione attribuisce alla loro competenza  esclusiva  e
          concorrente  nonche'  le  spese  relative  a   materie   di
          competenza esclusiva statale, in relazione  alle  quali  le
          regioni esercitano competenze amministrative; 
                b) per tributi delle regioni si intendono: 
                  1) i tributi propri derivati, istituiti e  regolati
          da  leggi  statali,  il  cui  gettito  e'  attribuito  alle
          regioni; 
                  2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi
          erariali; 
                  3) i tributi propri  istituiti  dalle  regioni  con
          proprie  leggi  in  relazione  ai  presupposti   non   gia'
          assoggettati ad imposizione erariale; 
                c) per i tributi di cui alla lettera b),  numero  1),
          le  regioni,  con  propria  legge,  possono  modificare  le
          aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e  deduzioni  nei
          limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale
          e nel rispetto della normativa comunitaria; per  i  tributi
          di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con  propria
          legge,  possono  introdurre  variazioni  percentuali  delle
          aliquote delle addizionali e  possono  disporre  detrazioni
          entro i limiti fissati dalla legislazione statale; 
                d) le modalita'  di  attribuzione  alle  regioni  del
          gettito dei tributi regionali  istituiti  con  legge  dello
          Stato e delle compartecipazioni ai  tributi  erariali  sono
          definite in conformita' al principio di territorialita'  di
          cui  all'art.  119  della  Costituzione.  A  tal  fine,  le
          suddette modalita' devono tenere conto: 
                  1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale
          presupposto i consumi; per i servizi, il luogo  di  consumo
          puo'  essere  identificato  nel  domicilio   del   soggetto
          fruitore finale; 
                  2) della localizzazione dei cespiti, per i  tributi
          basati sul patrimonio; 
                  3) del luogo  di  prestazione  del  lavoro,  per  i
          tributi basati sulla produzione; 
                  4) della residenza del percettore,  per  i  tributi
          riferiti ai redditi delle persone fisiche; 
                e) il gettito dei tributi  regionali  derivati  e  le
          compartecipazioni al  gettito  dei  tributi  erariali  sono
          senza vincolo di destinazione.». 
              «Art. 25 (Principi e criteri  direttivi  relativi  alla
          gestione dei tributi e delle  compartecipazioni).  -  1.  I
          decreti legislativi di cui  all'art.  2,  con  riguardo  al
          sistema gestionale dei tributi e  delle  compartecipazioni,
          nel rispetto della autonomia organizzativa  di  regioni  ed
          enti locali nella  scelta  delle  forme  di  organizzazione
          delle attivita' di gestione e di riscossione, sono adottati
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) previsione di  adeguate  forme  di  collaborazione
          delle  regioni  e  degli  enti  locali  con  il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con  l'Agenzia   delle
          entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle
          entrate per la  gestione  organica  dei  tributi  erariali,
          regionali e degli enti locali; 
                b) definizione, con apposita e specifica  convenzione
          fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le  singole
          regioni e gli  enti  locali,  delle  modalita'  gestionali,
          operative, di ripartizione degli oneri, degli  introiti  di
          attivita' di recupero dell'evasione.».