DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 25-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
 
                   Gestione dei tributi regionali 
 
  1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)). 
  2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle  regioni  nella
scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di
riscossione,  le  regioni  possono  definire   con   specifico   atto
convenzionale, sottoscritto con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e con l'Agenzia delle  entrate,  le  modalita'  gestionali  e
operative  dei  tributi  regionali,  nonche'  di  ripartizione  degli
introiti derivanti dall'attivita' di recupero  dell'evasione  di  cui
all'articolo 9, commi 2 e 3.  L'atto  convenzionale,  sottoscritto  a
livello nazionale, riguarda altresi' la compartecipazione al  gettito
dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la  condivisione
delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con
gli archivi regionali e locali. 
  4. Per le medesime finalita' stabilite al comma 2, le attivita'  di
controllo, di rettifica della dichiarazione,  di  accertamento  e  di
contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale  all'IRPEF  devono
essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le  modalita'  di  gestione
delle imposte indicate al primo periodo, nonche' il relativo rimborso
spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni  da  definire  tra
l'Agenzia delle entrate e le regioni. 
  5. Al fine di assicurare a livello  territoriale  il  conseguimento
degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione
di cui al comma 2 puo' prevedere la possibilita' per  le  regioni  di
definire, di concerto con la Direzione dell'Agenzia delle entrate, le
direttive generali sui criteri della gestione  e  sull'impiego  delle
risorse disponibili. 
  6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  definite  le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 5. 
  7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli
enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al  comma  2
prevede l'istituzione presso  ciascuna  sede  regionale  dell'Agenzia
delle  Entrate  di  un  Comitato  regionale  di  indirizzo,  di   cui
stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore
dell'Agenzia delle entrate, dalla regione e  dagli  enti  locali.  La
citata gestione dei tributi e'  svolta  sulla  base  di  linee  guida
concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con  l'Agenzia
delle entrate. Dal  presente  comma  non  possono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.