DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 30 
 
 
      Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN 
 
  1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli  enti  di  cui
alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2  dell'articolo  19  e'
portato a ripiano delle eventuali  perdite  di  esercizi  precedenti.
L'eventuale eccedenza e' accantonata a riserva ovvero,  limitatamente
agli enti di cui  alle  lettere  b)  punto  i),  e  c)  del  comma  2
dell'articolo 19, e' reso disponibile per il  ripiano  delle  perdite
del servizio sanitario regionale. ((Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 80, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
eventuali risparmi nella gestione del  Servizio  sanitario  nazionale
effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilita' delle regioni
stesse per finalita' sanitarie)).