DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 186

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. (11G0223)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
Testo in vigore dal: 23-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
Violazione degli obblighi  derivanti  dagli  articoli  33  e  35  del
regolamento in materia di etichettatura e imballaggio. 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
prescrizioni in materia di etichettatura  degli  imballaggi  previste
dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
5.000 euro a 30.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   utilizza
imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa  che  non
ottemperano  ovvero  ottemperano  in  modo  errato  o  parziale  alle
prescrizioni  previste  dall'articolo  35,  paragrafi  1  e  2,   del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 
  ((2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma  2  si  applica
anche alla violazione delle disposizioni di cui  all'articolo  1  del
regolamento (UE) n.  1297/2014  della  Commissione,  del  5  dicembre
2014)).