DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2023)
Testo in vigore dal: 9-8-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
 
                              Decisione 
 
  1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura
di prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore
a cinque. 
  2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure
di  prevenzione  di  cui  all'articolo  6,  nel  provvedimento   sono
determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a  tale  misura
deve osservare. 
  3. A tale scopo, qualora  la  misura  applicata  sia  quella  della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si  tratti  di  persona
indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale  prescrive
di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca  di  un  lavoro,  di
fissare la propria dimora, di  farla  conoscere  nel  termine  stesso
all'autorita' di pubblica sicurezza e  di  non  allontanarsene  senza
preventivo avviso all'autorita' medesima. 
  4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare  le
leggi, e di non allontanarsi dalla  dimora  senza  preventivo  avviso
all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive,  altresi',  di
non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne  e
sono sottoposte a misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza,  di  non
accedere  agli  esercizi   pubblici   e   ai   locali   di   pubblico
trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la
sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' presto  di  una  data
ora e senza comprovata necessita'  e,  comunque,  senza  averne  data
tempestiva notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non
detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni. 
  5.  Inoltre,  puo'  imporre  tutte  le  prescrizioni  che   ravvisi
necessarie, avuto riguardo alle esigenze di  difesa  sociale,  e,  in
particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una  o
piu' regioni, ovvero, con  riferimento  ai  soggetti  ((di  cui  agli
articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma  1,  lettera  i-ter),  il
divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente
dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori)). 
  6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo  di  soggiorno  nel
comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di  soggiorno,
puo' essere inoltre prescritto: 
    1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza  preventivo
avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza; 
    2) di presentarsi all'autorita' di  pubblica  sicurezza  preposta
alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. 
  7. Alle persone di cui al  comma  6  e'  consegnata  una  carta  di
permanenza da portare con se' e da esibire ad  ogni  richiesta  degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 
  8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della  Repubblica,
al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato
e al suo difensore.