DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 41-ter 
 
(Istituzione  dei  tavoli  provinciali   permanenti   sulle   aziende
sequestrate e confiscate, presso  le  prefetture-uffici  territoriali
                            del Governo). 
 
  1. Al fine di favorire il  coordinamento  tra  le  istituzioni,  le
associazioni indicate nell'articolo  48,  comma  3,  lettera  c),  le
organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro  piu'
rappresentative a livello nazionale, ((il  prefetto  puo'  istituire,
presso la prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo,  un  tavolo
provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito
di)): 
    a)  favorire  la  continuazione   dell'attivita'   produttiva   e
salvaguardare i livelli occupazionali; 
    b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base  delle
direttive impartite dal giudice delegato, e  all'Agenzia  nella  fase
dell'amministrazione,  della  gestione  e  della  destinazione  delle
aziende; 
    c) favorire  la  collaborazione  degli  operatori  economici  del
territorio con le aziende sequestrate e confiscate  nel  percorso  di
emersione alla legalita'; 
    d) promuovere lo scambio di informazioni con  gli  amministratori
giudiziari coinvolti  nella  gestione  delle  aziende  sequestrate  e
confiscate, tenendo conto delle disposizioni  impartite  dal  giudice
delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del  procedimento
di confisca; 
    e) esprimere un parere non vincolante  sulle  proposte  formulate
dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia. 
  2. Il tavolo provinciale permanente,  coordinato  e  convocato  dal
prefetto o da un suo delegato, e' composto da: 
    a)  un  rappresentante  dell'Agenzia  designato   dal   Consiglio
direttivo e individuato, di regola, nel  dirigente  della  prefettura
componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3; 
    b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
    c) un rappresentante  della  regione,  designato  dal  presidente
della Giunta regionale; 
    d)    un    rappresentante    delle    associazioni     sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,  designato
dalle medesime secondo criteri di rotazione; 
    e) un rappresentante delle organizzazioni dei  datori  di  lavoro
piu' rappresentative a  livello  nazionale  designato,  ogni  quattro
mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione; 
    f)  un  rappresentante  della  sede  territorialmente  competente
dell'Ispettorato nazionale del lavoro; 
    g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo
48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri  di
rotazione; 
    h)  un  rappresentante  della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura. 
  3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunita',  puo'  estendere  ai
rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo. 
  4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni  dei  datori
di lavoro  o  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  interessate,  puo'  convocare
apposite riunioni  tra  le  medesime  associazioni  e  organizzazioni
sindacali e l'amministratore. Le parti  sono  tenute  a  operare  nel
rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di  relazioni
sindacali. 
  5.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente. Ai  componenti  non  spetta  alcun  compenso,
indennita',  gettone  di  presenza  o  rimborso  di  spese   per   la
partecipazione ai lavori.