DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
 
                     Titolarita' della proposta 
 
  1. Nei confronti delle persone  indicate  all'articolo  16  possono
essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il  tribunale
del capoluogo del distretto ove dimora la  persona,  dal  procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore  o  dal  direttore
della Direzione investigativa  antimafia  le  misure  di  prevenzione
patrimoniali di cui al presente titolo. 
  2. Nei casi previsti dall'articolo 4,  comma  1,  lettere  c),  i),
i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono
attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il  tribunale
nel cui circondario dimora la persona, previo  coordinamento  con  il
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai  procedimenti
per l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione,  le  funzioni  di
pubblico ministero possono essere esercitate  anche  dal  procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente. 
  3. Salvo quanto previsto al comma  2,  nelle  udienze  relative  ai
procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste
ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono
esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 
  3-bis. Il procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  del
capoluogo del distretto, attraverso il raccordo  informativo  con  il
questore e con il direttore della Direzione  investigativa  antimafia
relativamente alle misure di prevenzione di cui al  presente  titolo,
cura che non  si  arrechi  pregiudizio  alle  attivita'  di  indagine
condotte anche  in  altri  procedimenti.  A  tal  fine,  il  questore
territorialmente  competente   e   il   direttore   della   Direzione
investigativa antimafia sono tenuti a: 
    a) dare immediata  comunicazione  dei  nominativi  delle  persone
fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti
personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19; 
    b) tenere costantemente aggiornato  e  informato  il  procuratore
della Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto
sullo svolgimento delle indagini; 
    c) dare comunicazione ((sintetica)) per iscritto  della  proposta
al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto almeno  dieci  giorni  prima  della  sua  presentazione  al
tribunale. ((Il procuratore  nei  dieci  giorni  successivi  comunica
all'autorita' proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le
indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore  concorda
con l'autorita' proponente modalita' per la  presentazione  congiunta
della proposta.)); 
    d)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)).