DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 113-bis 
         (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia). 
 
  1. La dotazione organica dell'Agenzia e'  determinata  in  duecento
unita' complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali
e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 113, comma 1. 
  2. Alla  copertura  dell'incremento  della  dotazione  organica  di
centosettanta unita', di cui al comma 1, si provvede, nel  limite  di
cento unita' mediante le procedure di mobilita' di  cui  all'articolo
30 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  27  DICEMBRE  2019,  N.
160)). 
  2-bis.  Per  la  copertura  delle  ulteriori  settanta  unita'   di
incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante
procedure  selettive  pubbliche,  in  conformita'  alla  legislazione
vigente  in  materia  di  accesso  agli  impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni.  Per   l'espletamento   delle   suddette   procedure
concorsuali,  il  Dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie del Ministero dell'interno collabora con  l'Agenzia.  Gli
oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali  sono  a  carico
dell'Agenzia. 
  3. Fino al completamento delle procedure di  cui  al  comma  2,  il
personale in servizio presso l'Agenzia continua a  prestare  servizio
in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza  necessita'  di
ulteriori   provvedimenti   da   parte   delle   amministrazioni   di
appartenenza. In presenza di professionalita' specifiche ed adeguate,
il personale  proveniente  dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dagli   enti   pubblici
economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, presso l'Agenzia in posizione di  comando,  distacco  o
fuori ruolo e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa  istanza  da
presentare  nei  sessanta  giorni  successivi  secondo  le  modalita'
stabilite con il regolamento di cui al comma 1.  Negli  inquadramenti
si  tiene  conto  prioritariamente  delle  istanze   presentate   dal
personale, in servizio alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione,  che   ha   presentato   analoga   domanda   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 2, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo
1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. ((Le disposizioni
del presente comma si applicano anche al personale proveniente  dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  dagli  enti  pubblici
economici, in servizio,  alla  data  del  31  dicembre  2019,  presso
l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo)). 
  4. I nominativi del personale  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui  al  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021  viene
individuata   l'indennita'   di   amministrazione   spettante    agli
appartenenti  ai  ruoli  dell'Agenzia,  in  misura  pari   a   quella
corrisposta al personale  della  corrispondente  area  del  Ministero
della giustizia. 
  4-ter.  Oltre  al  personale  di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  e'
autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a  100  unita'
di   personale   non   dirigenziale   appartenente   alle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  ad  enti   pubblici
economici. Nei limiti complessivi della stessa quota  l'Agenzia  puo'
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale  fino
a un massimo  di  20  unita'.  Il  predetto  personale  e'  posto  in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo  anche  in  deroga  alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea  e  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14,  della  legge
15  maggio  1997,  n.  127,  conservando  lo  stato  giuridico  e  il
trattamento economico  fisso,  continuativo  ed  accessorio,  secondo
quanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con  oneri  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso  da  parte
dell'Agenzia  all'amministrazione  di  appartenenza  dei  soli  oneri
relativi al trattamento accessorio. 
  5.  Il  Direttore  dell'Agenzia,  previa  delibera  del   Consiglio
direttivo,  puo'   stipulare,   nei   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,
contratti a tempo determinato per il  conferimento  di  incarichi  di
particolare specializzazione  in  materia  di  gestioni  aziendali  e
patrimoniali.