DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
 
 
Delle controversie in materia di espulsione dei  cittadini  di  Stati
               che non sono membri dell'Unione europea 
 
  1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto  di
espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n.  286,  sono  regolate  dal  rito  semplificato  di
cognizione,   ove   non   diversamente    disposto    dal    presente
articolo.(12)((13)) 
  2. E' competente il giudice di  pace  del  luogo  in  cui  ha  sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
  4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti  iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove  necessario,
da un interprete. 
  5. Il ricorso, unitamente al decreto  di  fissazione  dell'udienza,
deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che  ha
emesso il provvedimento almeno cinque  giorni  prima  della  medesima
udienza. 
  6. L'autorita'  che  ha  emesso  il  provvedimento  impugnato  puo'
costituirsi  fino  alla  prima  udienza  e  puo'  stare  in  giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. 
  7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni  dalla
data di deposito del ricorso. 
  8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
tassa e imposta. 
  9.   La   sentenza   che   definisce    il    giudizio    non    e'
appellabile.(12)((13)) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".