DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-9-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 60 
 
                    (( (Gestione dei residui).)) 
 
  ((1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse
e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio
di previsione dell'esercizio successivo. 
  2.  Costituiscono  residui  passivi  le  somme  impegnate  a  norma
dell'art. 56,liquidate o liquidabili, e non pagate entro  il  termine
dell'esercizio,   da   iscriversi   nel   bilancio   di    previsione
dell'esercizio successivo. Non e' ammessa la conservazione nel  conto
dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56. 
  3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non  e'
consentita la  cancellazione  dei  residui  passivi  dalle  scritture
contabili per perenzione. L'istituto della perenzione  amministrativa
si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione  del
rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota  del  risultato
di amministrazione al 31 dicembre 2014 e' accantonata  per  garantire
la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per  un  importo
almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui
perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei  residui
perenti    e    comunque    incrementando    annualmente    l'entita'
dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70  per  cento
dell'ammontare dei residui perenti. 
  4. La gestione della competenza e' separata da quella dei residui. 
  5. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono  trasferiti
ai corrispondenti capitoli dell'esercizio  successivo,  separatamente
dagli stanziamenti di competenza dello stesso. 
  6. Tutte le  somme  iscritte  tra  le  entrate  di  competenza  del
bilancio  e   non   accertate   entro   il   termine   dell'esercizio
costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a  tale
titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 
  7. Tutte le somme iscritte negli  stanziamenti  di  competenza  del
bilancio e non impegnate, a norma  dell'art.  56,  entro  il  termine
dell'esercizio costituiscono  economia  di  spesa  e  a  tale  titolo
concorrono a determinare i risultati finali della  gestione,  escluse
le somme iscritte negli stanziamenti relativi  ai  fondi  pluriennali
vincolati  in  corrispondenza  di  impegni  imputati  agli   esercizi
successivi.))