DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 51 
 
(Variazioni del bilancio di  previsione,  del  documento  tecnico  di
             accompagnamento e del bilancio gestionale). 
 
  1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione puo'  essere
oggetto di variazioni autorizzate con legge. 
  2.  Nel  corso  dell'esercizio   la   giunta,   con   provvedimento
amministrativo, autorizza le  variazioni  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  le  variazioni   del   bilancio   di   previsione
riguardanti: 
    a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione
di entrate derivanti da  assegnazioni  vincolate  a  scopi  specifici
nonche' per l'iscrizione delle relative spese,  quando  queste  siano
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; 
    b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e  dei
programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e  vincolate,
nel rispetto della finalita' della spesa definita  nel  provvedimento
di  assegnazione  delle  risorse,  o  qualora  le  variazioni   siano
necessarie  per  l'attuazione  di  interventi  previsti   da   intese
istituzionali di programma o da  altri  strumenti  di  programmazione
negoziata; 
    c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e  dei
programmi limitatamente alle spese per il  personale,  conseguenti  a
provvedimenti   di   trasferimento    del    personale    all'interno
dell'amministrazione; 
    d) variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  di  cassa  delle
missioni e dei programmi di diverse missioni; 
    e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3,
comma 4; 
    f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva  per
le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b); 
    g)  le  variazioni  necessarie   per   l'utilizzo   della   quota
accantonata del risultato di amministrazione  riguardante  i  residui
perenti. 
    ((g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo
debito, destinano alla copertura degli investimenti gia' stanziati in
bilancio e finanziati da debito i maggiori  accertamenti  di  entrate
del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti  di  bilancio.
Tali variazioni sono  consentite  solo  alle  regioni  che  nell'anno
precedente hanno registrato  un  valore  dell'indicatore  annuale  di
tempestivita'  dei  pagamenti,  calcolato  e  pubblicato  secondo  le
modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
265  del  14  novembre  2014,  tenendo  conto  di   quanto   disposto
dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui  all'articolo
4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231)). 
  3. L'ordinamento contabile regionale disciplina  le  modalita'  con
cui la giunta regionale o il Segretario generale,  con  provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio  gestionale  che
non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario. 
  4. Salva differente previsione definita dalle Regioni  nel  proprio
ordinamento contabile, i dirigenti responsabili  della  spesa  o,  in
assenza di disciplina,  il  responsabile  finanziario  della  regione
possono effettuare variazioni del  bilancio  gestionale  compensative
fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli  di
spesa  del  medesimo  macroaggregato,  le  variazioni   di   bilancio
riguardanti la mera reiscrizione di economie di  spesa  derivanti  da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente  corrispondenti  a
entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 42,  commi
8 e 9, levariazioni necessarie per  l'adeguamento  delle  previsioni,
compresa l'istituzione  di  tipologie  e  programmi,  riguardanti  le
partite di giro e le operazioni per conto  di  terzi,  le  variazioni
degli stanziamenti riguardanti i versamenti  ai  conti  di  tesoreria
statale  intestati  all'ente  e  i  versamenti  a  depositi   bancari
intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il  fondo
pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3,  comma  4,
di competenza della giunta , nonche' le variazioni  di  bilancio,  in
termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti
le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di
indebitamento gia' autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento  della  correlata  spesa,  necessarie  a  seguito   delle
variazioni di  esigibilita'  della  spesa  stessa.  Salvo  differente
autorizzazione  della  giunta,  con  riferimento   ai   macroggregati
riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli  investimenti
e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili  della
spesa o, in  assenza  di  disciplina,  il  responsabile  finanziario,
possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa
appartenenti al medesimo  macroaggregato  e  al  medesimo  codice  di
quarto livello del piano dei  conti.  ((Il  responsabile  finanziario
della regione puo' altresi' variare l'elenco di cui all'articolo  11,
comma 5, lettera d), al solo  fine  di  modificare  la  distribuzione
delle coperture finanziarie tra gli interventi gia'  programmati  per
spese di investimento)). 
  5. Sono  vietate  le  variazioni  amministrative  compensative  tra
macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti  di  somme
tra residui e competenza. 
  6. Nessuna variazione al bilancio puo' essere approvata dopo il  30
novembre dell'anno a cui  il  bilancio  stesso  si  riferisce,  fatta
salva: 
    a) l'istituzione di tipologie di  entrata  di  cui  al  comma  2,
lettera a); 
    b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi  non  previsti
dalla  lettera  a)  con  stanziamento  pari  a  zero,  a  seguito  di
accertamento e riscossione  di  entrate  non  previste  in  bilancio,
secondo  le  modalita'  previste  dal   principio   applicato   della
contabilita' finanziaria; 
    c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; 
    d) le variazioni necessarie per consentire  la  reimputazione  di
obbligazioni gia' assunte agli esercizi in cui sono esigibili; 
    e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per
le spese impreviste,  per  l'utilizzo  della  quota  accantonata  del
risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese
potenziali; 
    f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli  esercizi  in
cui sono esigibili, di  obbligazioni  riguardanti  entrate  vincolate
gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate; 
    g) le variazioni delle dotazioni di cassa  di  cui  al  comma  2,
lettera d); 
    h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i  versamenti  ai
conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti
a depositi bancari intestati all'ente. 
  7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le  variazioni  al
bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non
possono disporre variazioni del documento tecnico di  accompagnamento
o del bilancio gestionale. 
  8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli  48
e 49, sono vietate le variazioni compensative degli  stanziamenti  di
competenza  da  un  programma  all'altro  del   bilancio   con   atto
amministrativo. 
  9. Le variazioni  al  bilancio  di  previsione  sono  trasmesse  al
tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato
alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione.  Sono
altresi' trasmesse al tesoriere: 
    a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; 
    b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato  effettuate  nel
corso dell'esercizio finanziario. 
  10.  Nel  corso  dell'esercizio  2015  sono  applicate   le   norme
concernenti le variazioni di bilancio  vigenti  nell'esercizio  2014,
fatta salva la disciplina  del  fondo  pluriennale  vincolato  e  del
riaccertamento  straordinario  dei  residui.  Gli  enti   che   hanno
partecipato alla sperimentazione  nel  2014  adottano  la  disciplina
prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.