DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-9-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 48 
 
                      (( (Fondi di riserva).)) 
 
  ((1. Nel bilancio regionale sono iscritti: 
    a)  nella  parte  corrente,  un  «fondo  di  riserva  per   spese
obbligatorie» dipendenti  dalla  legislazione  in  vigore.  Le  spese
obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi,  assegni,
pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi  comunitari  e  internazionali,  le  spese  per
ammortamenti  di  mutui,  nonche'  quelle  cosi'  identificative  per
espressa disposizione normativa; 
    b)  nella  parte  corrente,  un  «fondo  di  riserva  per   spese
impreviste»  per   provvedere   alle   eventuali   deficienze   delle
assegnazioni di bilancio, che non riguardino le  spese  di  cui  alla
lettera a), e che, comunque,  non  impegnino  i  bilanci  futuri  con
carattere di continuita'; 
    c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di  cui  al
comma 3. 
  2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalita'  e
i limiti del  prelievo  di  somme  dai  fondi  di  cui  al  comma  1,
escludendo la possibilita' di utilizzarli per l'imputazione  di  atti
di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1,  lettera  a),  sono
disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal  fondo  di  cui  al
comma  1,  lettera  b),  sono  disposti  con  delibere  della  giunta
regionale. 
  3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa  e'  iscritto
nel solo bilancio di cassa per un importo definito in  rapporto  alla
complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta,  secondo  modalita'
indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore
ad un  dodicesimo  e  i  cui  prelievi  e  relative  destinazioni  ed
integrazioni degli altri programmi di  spesa,  nonche'  dei  relativi
capitoli  del  bilancio  di  cassa,   sono   disposti   con   decreto
dirigenziale.))