DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-9-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
 
  (( (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria).)) 
 
  ((1.  Le  leggi  regionali  che   prevedono   spese   a   carattere
continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio di previsione  e  indicano  l'onere  a
regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di  spese  obbligatorie,
possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo  alla  legge  di
bilancio. 
  2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere  pluriennale
indicano  l'ammontare  complessivo  della  spesa,  nonche'  la  quota
eventualmente a  carico  del  bilancio  in  corso  e  degli  esercizi
successivi.  La  legge  di  stabilita'  regionale  puo'   annualmente
rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati  nel
bilancio di previsione e per  gli  esercizi  successivi,  nei  limiti
dell'autorizzazione complessiva di spesa.))