DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
 
                  Bilanci di previsione finanziari 
 
  1. Il bilancio di previsione finanziario e'  almeno  triennale,  ha
carattere autorizzatorio ed e' aggiornato  annualmente  in  occasione
della sua approvazione. Le previsioni di  entrata  e  di  spesa  sono
elaborate distintamente per ciascun  esercizio,  in  coerenza  con  i
documenti  di  programmazione  dell'ente,   restando   esclusa   ogni
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. 
  2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione
del bilancio, la giunta, nelle more della  necessaria  variazione  di
bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio,  puo'
limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio  di
previsione, compresi quelli  relativi  agli  esercizi  successivi  al
primo. Con  riferimento  a  tali  stanziamenti,  non  possono  essere
assunte obbligazioni giuridiche. 
  3. Gli impegni di spesa sono  assunti  nei  limiti  dei  rispettivi
stanziamenti  di  competenza  del   bilancio   di   previsione,   con
imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  obbligazioni  passive  sono
esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad
impegni di spesa corrente: 
    a) sugli esercizi successivi a quello in  corso  considerati  nel
bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a  contratti  o
convenzioni  pluriennali  o  siano  necessarie   per   garantire   la
continuita' dei servizi connessi con le funzioni fondamentali,  fatta
salva la  costante  verifica  del  mantenimento  degli  equilibri  di
bilancio; 
    b) sugli esercizi non considerati  nel  bilancio,  a  meno  delle
spese derivanti  da  contratti  di  somministrazione,  di  locazione,
relative a prestazioni periodiche o continuative di  servizi  di  cui
all'art.  1677  del  codice  civile,  imputate  anche  agli  esercizi
considerati nel bilancio  di  previsione,  delle  spese  correlate  a
finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento  dei  prestiti,
inclusa la quota capitale. 
  ((4. Nei casi in cui il tesoriere e' tenuto ad effettuare controlli
sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto  di
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono  allegati
i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.)) 
  4-bis. Il conto del tesoriere e' predisposto secondo lo  schema  di
cui all'allegato n. 17.