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DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2011, n. 104

Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime. (11G0147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2015)
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Testo in vigore dal:  18-12-2015
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Art. 2

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;
b) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
c) ispezioni e controlli: ispezioni e controlli che sono obbligatori in forza delle convenzioni internazionali;
((
d) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, ad eccezione della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonché della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro versioni aggiornate:
1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato;
2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968;
3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;
))
e) organismo: un soggetto giuridico ed i soggetti da esso controllati e collegati, che svolgono compiti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;
f) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;
g) autorizzazione: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega ad un organismo riconosciuto il rilascio dei certificati statutari delle navi, nonché ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli;
h) affidamento: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati;
i) certificato statutario: il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali;
l) norme e procedure: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi;
m) certificato di classe: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e procedure fissate e rese pubbliche dall'organismo stesso;
n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare ed alla convenzione sulla linea di carico, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi;
o) autorità marittime locali: gli uffici locali in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
p) certificato di sicurezza radio per navi da carico: il certificato introdotto dal protocollo del 1988 che modifica la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).