DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 27-5-2011
                               Art. 26 
 
 
     Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard 
 
   1. A decorrere dall'anno 2013 il  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard e' determinato, in coerenza  con  il  quadro  macroeconomico
complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza  pubblica  e  degli
obblighi assunti dall'Italia in  sede  comunitaria,  tramite  intesa,
coerentemente con il fabbisogno derivante  dalla  determinazione  dei
livelli essenziali di  assistenza  (LEA)  erogati  in  condizioni  di
efficienza  ed  appropriatezza.  In  sede  di  determinazione,   sono
distinte la quota destinata complessivamente alle regioni  a  statuto
ordinario, comprensiva  delle  risorse  per  la  realizzazione  degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo  nazionale  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata  legge  n.  662  del
1996, e successive  modificazioni,  e  le  quote  destinate  ad  enti
diversi dalle regioni. 
  2. Per gli anni  2011  e  2012  il  fabbisogno  nazionale  standard
corrisponde al livello  di  finanziamento  determinato  ai  sensi  di
quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della  legge  23  dicembre
2009,  n.  191,  attuativo  dell'intesa  Stato-Regioni   in   materia
sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009,  cosi'  come
rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
          Note all'art. 26: 
              - Per il testo del comma 34 dell'art. 1 della legge  23
          dicembre 1996, n. 662 si vedano le note all'art. 25. 
              - Si riporta il testo  del  comma  34-bis  dell'art.  1
          della gia' citata legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
              «34-bis.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi   di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          Piano sanitario nazionale le  regioni  elaborano  specifici
          progetti sulla scorta di linee guida proposte dal  Ministro
          del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  ed
          approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano.  La  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  individua  i  progetti  ammessi  a  finanziamento
          utilizzando  le  quote  a  tal  fine  vincolate  del  Fondo
          sanitario nazionale ai sensi  del  comma  34.  La  predetta
          modalita' di ammissione al finanziamento e' valida  per  le
          linee progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale
          fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su proposta del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede a  ripartire  tra
          le   regioni   le   medesime   quote   vincolate   all'atto
          dell'adozione della propria delibera di ripartizione  delle
          somme spettanti alle  regioni  a  titolo  di  finanziamento
          della quota indistinta  di  Fondo  sanitario  nazionale  di
          parte  corrente.  Al   fine   di   agevolare   le   regioni
          nell'attuazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  34,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   ad
          erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento  dell'importo
          complessivo annuo  spettante  a  ciascuna  regione,  mentre
          l'erogazione del  restante  30  per  cento  e'  subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una  relazione
          illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
          Le  mancate  presentazione  ed  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento ed il recupero,  anche
          a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento   gia'
          erogata». 
              - Si riporta il testo del comma 67  dell'art.  2  della
          gia' citata legge 23 dicembre 2009, n. 191: 
              «67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un  incremento
          rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni  di
          euro rispetto al livello  del  finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
          pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a  106.884
          milioni  di  euro  per  l'anno  2011,   comprensivi   della
          riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo
          di 800 milioni di euro annui di cui all'art. 22,  comma  2,
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dell'importo  di   466
          milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale
          derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente
          articolo e dall'art. 1, comma 4, lettera a),  della  citata
          intesa Stato-regioni, e al netto dei  50  milioni  di  euro
          annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino
          Gesu' di cui all'art. 22, comma 6, del citato decreto-legge
          n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          n. 102 del 2009, nonche' dell'importo di 167,8  milioni  di
          euro annui per la sanita' penitenziaria di cui all'art.  2,
          comma 283, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Con
          successivi provvedimenti legislativi e' assicurato l'intero
          importo delle  risorse  aggiuntive  previste  nella  citata
          intesa Stato-regioni in materia sanitaria per  il  triennio
          2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio
          sanitario  nazionale  risorse   corrispondenti   a   quelle
          previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento». 
              - Si riporta il testo del comma  12  dell'art.  11  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica», convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11
          il  livello  del  finanziamento  del   Servizio   sanitario
          nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  previsto
          dall'art. 2, comma 67, della legge  23  dicembre  2009,  n.
          191, e' rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2011.».