DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59

Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2020)
Testo in vigore dal: 2-2-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 115 del Codice della  strada,  in  materia  di
requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 
 
  1. All'articolo 115 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di
qualificazione del conducente, chi guida veicoli  o  conduce  animali
deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 
      a) anni quattordici per guidare: 
        1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro,  da
soma o da sella, ovvero armenti, greggi  o  altri  raggruppamenti  di
animali; 
        2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita  la  patente
di guida della categoria AM, purche' non  trasportino  altre  persone
oltre al conducente; 
      b) anni sedici per guidare: 
        1) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
A1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 
        2) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
B1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 
      c) anni diciotto per guidare: 
        1) veicoli cui abilita la patente di  guida  delle  categorie
AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; 
        2) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
A2; 
        3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  B
e BE; 
        4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1
e C1E; 
      d) anni venti per guidare: 
        1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A,
a condizione che il conducente sia titolare della  patente  di  guida
della categoria A2 da almeno due anni; 
      e) anni ventuno per guidare: 
        1) tricicli cui abilita la patente di guida  della  categoria
A; 
        2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  C
e CE; 
        3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1
e D1E; 
        4) veicoli  per  i  quali  e'  richiesto  un  certificato  di
abilitazione professionale di tipo KA o  KB  nonche'  i  veicoli  che
circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177; 
      f) anni ventiquattro per guidare: 
        1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A; 
        2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  D
e DE.»; 
    ((a-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "titolari di patente  di
guida" sono inserite le seguenti: "di categoria A1 o B1,")); 
    b) il comma 2-bis e' abrogato; 
    c)  al  comma  3,  la  parola:  «Chiunque»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126,  comma  12,
chiunque», ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora
trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4),  ovvero
di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta  di  qualificazione
del  conducente,  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Il  minore  degli
anni diciotto, munito di patente delle categorie AM,  A1  e  B1,  che
trasporta altre persone  sui  veicoli  alla  cui  guida  le  predette
patenti  rispettivamente  lo  abilitano  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.».