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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32

Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). (10G0043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/3/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  24-3-2010

Art. 11

(Misure di coordinamento)
1. Ai fini del coordinamento diretto dei contributi di tutti i soggetti interessati all'efficace funzionamento ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 'Tavolo di Coordinamento Stato - regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientalè costituito con Atto n. 1367 del 17 gennaio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è trasferito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed assume la denominazione di 'Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientalè e la sua composizione è adeguata secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5.
2. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale è organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali, nonché di indirizzo tecnico all'azione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della predisposizione dei provvedimenti atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il servizio di segreteria tecnica per la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale anche al fine del coordinamento dei contributi, tra gli altri, degli utilizzatori, dei produttori terzi e dei fornitori di servizi a valore aggiunto relativamente all'individuazione di pertinenti set di dati, alla valutazione delle esigenze degli utilizzatori, all'invio di informazioni sulle pratiche in uso e ad un feedback sull'attuazione del presente decreto. Lo svolgimento di tali attività possono essere anche garantite attraverso consultazioni pubbliche telematiche.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, con il supporto della Consulta di cui al comma 1, la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle disposizioni di esecuzione e delle linee guida adottate a livello comunitario ai fini della attuazione del presente decreto.
4. La Consulta di cui al comma 1, è presieduta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è costituita da un massimo di 50 componenti. Sono membri di diritto della Consulta:
a) un rappresentante per ciascuno degli organi cartografici dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68;
b) un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentante del Ministero della difesa;
d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
g) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
h) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
i) un rappresentante del Ministero della salute;
k) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
l) un rappresentante dell'ISPRA;
m) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
n) un rappresentante della DIGITPA;
o) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
p) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono definite le modalità di funzionamento della Consulta e sono determinati gli eventuali ulteriori rappresentanti delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti, istituti ed organismi nazionali, nonché gli eventuali ulteriori rappresentanti degli enti locali. Con il medesimo provvedimento sono anche individuate, nell'ambito della Consulta, una o più sezioni tecniche per l'attività istruttoria su specifiche tematiche di competenza dell'Organo, tra cui almeno una sezione denominata "Tavolo tecnico di cooperazione" tra il livello nazionale ed il livello regionale per la realizzazione di un sistema coordinato e condiviso per il governo, la tutela, il monitoraggio ed il controllo dell'ambiente, del territorio e del mare, nell'ambito del SINAnet. I rappresentanti delle regioni, d'intesa con l'ISPRA, curano il raccordo tecnico ed informativo con le Agenzie ambientali, regionali e provinciali.
6. La partecipazione alla Consulta di cui al comma 1 non comporta compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di ridurre i costi di funzionamento della Consulta a carico delle amministrazioni e di massimizzarne l'efficacia operativa, le sessioni di lavoro possono essere anche condotte attraverso strumenti di teleconferenza, videopresenza o altre modalità di gestione dei flussi informativi attraverso strumenti telematici che assicurino, comunque, parità di partecipazione ai processi decisionali a tutti i rappresentanti.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68 così recita:
«Art. 1. Sono organi cartografici dello Stato:
l'Istituto geografico militare;
l'Istituto idrografico della Marina;
la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;
l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
il Servizio geologico.
La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.
Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.
Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.».