DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  128-octies  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze puo', con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
individuare le ulteriori cause di  incompatibilita'  con  l'esercizio
dell'attivita' di agente in  attivita'  finanziaria  e  di  mediatore
creditizio. 
  2. I  dipendenti,  gli  agenti  e  i  collaboratori  di  banche  ed
intermediari finanziari non possono svolgere attivita' di  mediazione
creditizia, ne' esercitare, neppure per interposta persona, attivita'
di  amministrazione,  direzione  o  controllo   nelle   societa'   di
mediazione  creditizia  iscritte  nell'elenco  di  cui   all'articolo
128-sexies,  comma  2,  ovvero,  anche  informalmente,  attivita'  di
promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per
il quale prestano la propria attivita'. 
  3. Le societa'  di  mediazione  creditizia  non  possono  detenere,
neppure  indirettamente,  partecipazioni  in  banche  o  intermediari
finanziari. 
  4. Le banche e gli intermediari finanziari  non  possono  detenere,
nelle imprese o  societa'  che  svolgono  l'attivita'  di  mediazione
creditizia, partecipazioni che  rappresentano  almeno  il  dieci  per
cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento  dei
diritti di voto o che comunque consentono di esercitare  un'influenza
notevole. 
  4-bis.  L'attivita'  di  agenzia  in   attivita'   finanziaria   e'
compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione e  quella  di
promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito  dall'articolo
12, comma 1-bis, nonche' i  rispettivi  obblighi  di  iscrizione  nel
relativo  elenco,  registro  o  albo,  effettuata  al  ricorrere  dei
requisiti previsti ai sensi del  presente  decreto  legislativo,  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il  possesso  dei  requisiti  e'
verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita'  rimane
assoggettato alle relative  discipline  di  settore  ed  ai  relativi
controlli. 
  4-ter. L'attivita' di  agenzia  in  attivita'  finanziaria  non  e'
compatibile con le attivita' di  mediazione  di  assicurazione  o  di
riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209,  ne'  con  l'attivita'  di   consulente   finanziario   di   cui
all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e neppure con quella di societa' di  consulenza  finanziaria  di  cui
all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo. 
  ((4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con
le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione,  di
consulenza finanziaria e di  agente  immobiliare,  fermi  restando  i
rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo
o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi  del
presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  del  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della  legge
3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti e'  verificato  per
via informatica. L'esercizio di tali  attivita'  rimane  assoggettato
alle relative discipline di settore e ai relativi controlli)). 
  4-quinquies.  L'attivita'   di   mediazione   creditizia   non   e'
compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione prevista  dal
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  con  l'attivita'  di
promotore finanziario prevista dal decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58. 
  4-sexies.  L'Organismo  previsto  dall'articolo  128-undecies  e  i
soggetti incaricati della tenuta dei registri  ed  albi  indicati  ai
commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in  materia
di formazione ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio
di informazioni al fine di  evitare  duplicazioni  di  adempimenti  a
carico degli iscritti. 
  4-septies.  Al  fine  di  razionalizzare  l'accesso  alle   diverse
professioni da parte dei soggetti che svolgono le attivita' di agente
in attivita' finanziaria, di  mediatore  creditizio  e  di  promotore
finanziario, gli  Organismi  adibiti  alla  gestione  dei  rispettivi
elenchi  concordano,  entro  ventiquattro  mesi  dalla   costituzione
dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, un unico  modulo  di
prova selettiva. 
  4-octies.  Ai   fini   del   presente   decreto   legislativo   per
collaboratori si intendono  coloro  che  operano  sulla  base  di  un
incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile.  Il
superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-novies,
comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai  sensi
del comma 3 del medesimo articolo assolvono  agli  obblighi  previsti
dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro di  grazia  e  giustizia,  21  agosto  1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  212  del  9  settembre  1985,
esonerando il collaboratore  dagli  obblighi  ivi  previsti.  Non  si
applica la sanzione amministrativa  prevista  dall'articolo  9  della
legge 3 maggio 1985, n. 204. 
                                                                  (1) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218  ha  disposto  (con  l'art.  16,
comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal
presente decreto si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto
2010,  n.  141.   I   termini   di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi,  stabiliti  da  norme  di  legge  o  di  regolamento,
pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino  a  120
giorni successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto".