stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
nascondi
vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  9-10-2010

Art. 170

Comando generale dell'Arma dei carabinieri
1. Il Comando generale è la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attività dell'Arma. In particolare:
a) assicura l'analisi dei fenomeni criminosi e il raccordo delle attività operative condotte dai reparti dell'Arma;
b) mantiene, per tutto ciò che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonché, nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno.
2. Il Comando generale è costituito dallo Stato maggiore, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione del Comandante generale.