DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 25-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 36 
          (Cooperazione tra autorita' nazionali competenti) 
1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa
tra  le  autorita'  competenti  degli  Stati  membri,  le   autorita'
competenti di cui all'articolo 8, lettera i),  del  presente  decreto
utilizzano il sistema  telematico  di  assistenza  reciproca  con  le
autorita' competenti degli Stati dell'Unione europea istituito  dalla
Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information. 
2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni
e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 ((, le  procedure  di
notifica di cui all'articolo 13)), nonche' il meccanismo  di  allerta
di cui all'articolo  41  e  lo  scambio  di  informazioni  su  misure
eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di  cui  all'articolo
42 sono effettuate tramite il sistema IMI  di  cui  al  comma  1.  La
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie costituisce punto di contatto nazionale per  la
cooperazione amministrativa  tra  autorita'  competenti  nazionali  e
comunitarie. 
3. Ferme restando le competenze delle autorita' di  cui  all'articolo
8, lettera i), il  punto  di  contatto  nazionale  cura  la  gestione
nazionale delle attivita' del sistema IMI, in particolare: 
a) convalida la registrazione delle  autorita'  competenti  nazionali
nel sistema; 
b) supporta lo scambio di informazioni tra autorita' competenti; 
c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri; 
d)  assiste  le  autorita'   competenti   nell'individuazione   delle
amministrazioni competenti alle quali rivolgersi; 
e) assiste le autorita' competenti per garantire la mutua assistenza; 
f) notifica alla Commissione le richieste connesse con il  meccanismo
di allerta di cui all'articolo 41; 
4. Le modalita'  procedurali  per  l'utilizzo  della  rete  IMI  sono
disciplinate con decreto del Ministro per le  politiche  europee,  di
concerto con i Ministri interessati. 
5. Le informazioni di cui al comma 2  possono  riguardare  le  azioni
disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali  irrogate,
le decisioni definitive relative  all'insolvenza  o  alla  bancarotta
fraudolenta assunte dall'autorita' competente  nei  confronti  di  un
prestatore e che siano direttamente pertinenti  alla  competenza  del
prestatore o alla sua affidabilita' professionale. 
6. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera
i), responsabili del controllo e della disciplina delle attivita' dei
servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1. 
7. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  delle
politiche comunitarie  convalida  la  registrazione  delle  autorita'
competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea  i
soggetti abilitati ad operare. 
8.  Restano  ferme  le  iniziative  nel  settore  della  cooperazione
giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia
di scambio di informazioni tra autorita' degli Stati membri  preposte
all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.