DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 25-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 30 
                     (Assistenza ai destinatari) 
1. Il Ministero dello sviluppo  economico  provvede  affinche'  siano
fornite le seguenti  informazioni  ai  destinatari  di  attivita'  di
servizi che ne facciano richiesta: 
a) informazioni generali sui requisiti applicati  negli  altri  Stati
membri in materia di accesso alle attivita'  di  servizi  e  al  loro
esercizio,  in  particolare  quelli  connessi  con  la   tutela   dei
consumatori; 
b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in  caso  di
controversia tra un prestatore e un destinatario; 
c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli
della rete dei centri europei dei  consumatori,  presso  le  quali  i
prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica. 
((1-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto   del   divieto   di
discriminazioni  di  cui  all'articolo  29,  il  Centro  europeo  dei
consumatori per l'Italia  riceve  le  segnalazioni  dei  consumatori,
delle micro-imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  d-bis),
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  e
delle associazioni dei consumatori; fornisce  loro  assistenza  anche
per facilitarne la comunicazione con il prestatore del servizio;  ove
appropriato, d'ufficio o su segnalazione, contatta il prestatore  del
servizio al fine di ottenere il rispetto delle  normative  europee  e
nazionali  relative   al   predetto   divieto   di   discriminazioni,
avvalendosi anche della  rete  dei  centri  europei  dei  consumatori
(ECC-NET). Ove tali iniziative non consentano di ottenere il rispetto
del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia invia  un
documentato rapporto all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato, che puo' intervenire applicando i poteri di cui all'articolo
27 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e
successive modificazioni. Con proprio regolamento, da adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato
disciplina  la  procedura  istruttoria,  in  modo  da  garantire   il
contraddittorio e l'accesso agli atti. Con  il  medesimo  regolamento
l'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  disciplina  i
propri rapporti con il Centro europeo dei consumatori per l'Italia)). 
2.  Per  le  imprese  destinatarie  di  attivita'  di   servizi,   le
informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle  Camere
di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.