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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal:  15-6-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 118

(( (Corpi della Marina militare).))
((
1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:
a) Corpo di stato maggiore;
b) Corpo del genio della Marina;
c) Corpo sanitario militare marittimo;
d) Corpo di commissariato militare marittimo;
e) Corpo delle capitanerie di porto;
f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Il Corpo del genio della Marina è articolato nelle seguenti specialità:
a) genio navale;
b) armi navali;
c) infrastrutture.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.
4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni:
a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello
b) per il Corpo del genio della Marina:
1) per la specialità genio navale: ufficiali G.N.;
2) per la specialità armi navali: ufficiali A.N.;
3) per la specialità infrastrutture: ufficiali INFR.;
c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanità;
d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari;
e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.;
f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.
))
((37))
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AGGIORNAMENTO (37)

Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2017.