DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 5-8-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
 
       (( (Relazione di revisione e giudizio sul bilancio).)) 
 
  ((1.  Il  revisore  legale  o  la  societa'  di  revisione   legale
incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: 
    a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul  bilancio  di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove  redatto  ed  illustrano  i
risultati della revisione legale; 
    b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare  tenuta  della
contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di  gestione
nelle scritture contabili.))((4)) 
  ((2. La relazione, redatta in conformita' ai principi di  revisione
di cui all'articolo 11, comprende: 
    a) un  paragrafo  introduttivo  che  identifica  il  bilancio  di
esercizio o consolidato sottoposto a revisione  legale  e  il  quadro
normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione; 
    b) una descrizione della portata della  revisione  legale  svolta
con l'indicazione dei principi di revisione osservati; 
    c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se  questo  e'
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico dell'esercizio; 
    d) eventuali richiami di informativa che  il  revisore  sottopone
all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi
costituiscano rilievi; 
    e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione  con
il bilancio e sulla sua conformita' alle norme di legge. Il  giudizio
contiene altresi'  una  dichiarazione  rilasciata  sulla  base  delle
conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo  contesto
acquisite  nel  corso  dell'attivita'  di  revisione  legale,   circa
l'eventuale identificazione di errori significativi  nella  relazione
sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni  sulla  natura
di tali errori; 
    f)  una  dichiarazione  su  eventuali  incertezze   significative
relative a eventi o a  circostanze  che  potrebbero  sollevare  dubbi
significativi sulla capacita' della societa' sottoposta  a  revisione
di mantenere la continuita' aziendale; 
    g) l'indicazione della sede del revisore legale o della  societa'
di revisione legale.))((4)) 
  ((3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio  sul  bilancio
con rilievi, un giudizio negativo  o  rilasci  una  dichiarazione  di
impossibilita'  di  esprimere  un  giudizio,  la  relazione  illustra
analiticamente i motivi della decisione.))((4)) 
  ((3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata  da  piu'
revisori legali o piu' societa' di revisione legale, essi raggiungono
un  accordo  sui  risultati  della  revisione  legale  dei  conti   e
presentano  una  relazione  e  un  giudizio  congiunti.  In  caso  di
disaccordo, ogni revisore legale o societa' di revisione presenta  il
proprio  giudizio  in  un  paragrafo  distinto  della  relazione   di
revisione, indicando i motivi del disaccordo.))((4)) 
  ((4.  La  relazione  e'  datata  e  sottoscritta  dal  responsabile
dell'incarico. Quando  la  revisione  legale  e'  effettuata  da  una
societa'  di  revisione,  la  relazione  reca  almeno  la  firma  dei
responsabili della revisione che effettuano la  revisione  per  conto
della  societa'  medesima.  Qualora  l'incarico  sia  stato  affidato
congiuntamente a piu' revisori legali, la relazione di  revisione  e'
firmata da tutti i responsabili dell'incarico.))((4)) 
  ((5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito di cui  agli
articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del  codice  civile.
Si osservano i termini  e  le  modalita'  di  deposito  di  cui  agli
articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del  codice  civile,
salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUF.))((4)) 
  ((6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto  ad
ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attivita'
di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed
esame di atti e documentazione.)) 
  ((7. La relazione del revisore legale o della societa' di revisione
legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai
commi da 2 a 4. Nel  giudicare  la  coerenza  della  relazione  sulla
gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il
revisore legale o la societa'  di  revisione  legale  considerano  il
bilancio   consolidato   e    la    relazione    consolidata    sulla
gestione.))((4)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1) che la presente modifica  si  applica  ai  bilanci  relativi  agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma
9) che le disposizioni dei commi 1,  2,  3,  3-bis,  4,  5  e  7  del
presente articolo non si  applicano  con  riferimento  agli  esercizi
sociali delle societa' sottoposte a  revisione  legale  in  corso  al
5/8/2016.