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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. 213

Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. (10G0013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  16-2-2010

Art. 10

Consigli scientifici o tecnico-scientifici
degli enti di ricerca
1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la costituzione e composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici ed indicano analiticamente i casi e le modalità di esercizio delle funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di visione strategica, nonché valorizzano il ruolo, anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
2. I consigli scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti, e sono formati da non più di sette componenti.