DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 92.
        Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

  1.   Durante  la  realizzazione  dell'opera,  il  coordinatore  per
l'esecuzione dei lavori:
    a)  verifica,  con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione,  da  parte  delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi,  delle  disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ((ove previsto))
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
    b)  verifica  l'idoneita'  del  piano  operativo di sicurezza, da
considerare  come  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano di
sicurezza  e  coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la
coerenza  con  quest'ultimo  ((,ove  previsto)),  adegua  il piano di
sicurezza   e   di  coordinamento  di  cui  all'articolo  100  ((,ove
previsto,))  e  il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
b),   in  relazione  all'evoluzione  dei  lavori  ed  alle  eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette  a  migliorare  la  sicurezza  in  cantiere,  verifica che le
imprese  esecutrici  adeguino,  se  necessario,  i  rispettivi  piani
operativi di sicurezza;
    c)  organizza  tra  i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche'
la loro reciproca informazione;
    d)  verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti   sociali   al  fine  di  realizzare  il  coordinamento  tra  i
rappresentanti  della  sicurezza  finalizzato  al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
    e)  ((segnala  al  committente  o))  al  responsabile dei lavori,
previa  contestazione  scritta  alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati,  le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95
((96  e  97,  comma  1,))  e  alle  prescrizioni  del  piano  di  cui
all'articolo  100  ((,ove  previsto,)),  e propone la sospensione dei
lavori,  l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere,  o  la  risoluzione  del  contratto.  Nel  caso  in  cui il
committente   o   il   responsabile   dei  lavori  non  adotti  alcun
provvedimento  in  merito  alla  segnalazione,  senza  fornire idonea
motivazione,  il  coordinatore  per  l'esecuzione  da'  comunicazione
dell'inadempienza   alla  azienda  unita'  sanitaria  locale  e  alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
    f)  sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
  2.  Nei  casi  di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il
piano  di  sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di
cui  all'articolo  91,  comma  1,  lettere a) e b) ((, fermo restando
quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b))).