DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 195

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
             Collaborazione e scambio delle informazioni 
 
  1. L'Agenzia delle dogane e la  Guardia  di  finanza  scambiano  le
informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con  le  omologhe
autorita' di altri Stati membri, qualora emergano fatti e  situazioni
da cui si evinca che  somme  di  denaro  contante  sono  connesse  ad
attivita' di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo.  Le
informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in
via telematica all'Agenzia delle entrate e alla  Guardia  di  finanza
secondo modalita'  e  termini  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2. Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca  che  somme
di denaro contante sono connesse  al  prodotto  di  una  frode  o  di
qualsiasi altra attivita' illecita lesiva degli interessi  finanziari
della Comunita' europea, le informazioni  di  cui  al  comma  1  sono
trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di  finanza  alla
Commissione europea. 
  3. L'Agenzia delle dogane e la  Guardia  di  finanza  scambiano  le
informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con  le  omologhe
autorita'  di  Paesi  terzi,  nel  quadro  della   mutua   assistenza
amministrativa. L'Agenzia  delle  dogane  e  la  Guardia  di  finanza
comunicano l'avvenuto scambio di informazioni con i  Paesi  terzi  al
Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a darne notizia
alla  Commissione  europea,  qualora  cio'   rivesta   un   interesse
particolare per l'attuazione del regolamento (CE)  n.  1889/2005  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005. 
  4. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono
nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e  comunitarie
in materia di protezione  dei  dati  personali  che  disciplinano  il
trasferimento di dati all'estero  e  a  condizioni  di  reciprocita',
anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. ((Resta
fermo quanto previsto dal decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.
231, e  successive  modificazioni  in  materia  di  collaborazione  e
scambio di informazioni e cooperazione internazionale)). ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".