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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 195

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal:  4-7-2017
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Art. 5

Collaborazione e scambio delle informazioni
1. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con le omologhe autorità di altri Stati membri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissione europea.
3. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con le omologhe autorità di Paesi terzi, nel quadro della mutua assistenza amministrativa. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza comunicano l'avvenuto scambio di informazioni con i Paesi terzi al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a darne notizia alla Commissione europea, qualora ciò rivesta un interesse particolare per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005.
4. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali che disciplinano il trasferimento di dati all'estero e a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni.
((Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale))
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((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".