DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 242. 
  Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche 
 
  1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo  236
ha  evidenziato  un  rischio  per  la  salute   sono   sottoposti   a
sorveglianza sanitaria. 
  2. Il datore di lavoro, su conforme parere del  medico  competente,
adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori  sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 
  3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42. 
  4.  Ove  gli  accertamenti  sanitari   abbiano   evidenziato,   nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente,  l'esistenza
di una anomalia imputabile a tale esposizione, il  medico  competente
ne informa il datore di lavoro. 
  5. A seguito dell'informazione di cui  al  comma  4  il  datore  di
lavoro effettua: 
    a) una nuova valutazione del rischio in conformita'  all'articolo
236; 
    b)  ove  sia  tecnicamente  possibile,  una   misurazione   della
concentrazione  dell'agente  in  aria  e  comunque   dell'esposizione
all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione
possibilmente  rilevanti  per  verificare  l'efficacia  delle  misure
adottate. 
  ((6.  Il  medico  competente  fornisce   ai   lavoratori   adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e,  ove
ne ricorrano le condizioni,  segnala  la  necessita'  che  la  stessa
prosegua anche dopo che e' cessata l'esposizione, per il  periodo  di
tempo  che  ritiene  necessario  per  la  tutela  della  salute   del
lavoratore interessato. Il medico competente fornisce,  altresi',  al
lavoratore indicazioni riguardo  all'opportunita'  di  sottoporsi  ad
accertamenti  sanitari,  anche  dopo  la  cessazione   dell'attivita'
lavorativa,  sulla  base  dello  stato  di  salute  del  medesimo   e
dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.))