DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 20-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 28. 
 
                     (( (Esame prioritario). )) 
 
  ((1. Il presidente della  Commissione  territoriale,  previo  esame
preliminare  delle  domande,  determina   i   casi   di   trattazione
prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli  per  i
quali applicare  la  procedura  accelerata,  ai  sensi  dell'articolo
28-bis.  La  Commissione  territoriale  informa  tempestivamente   il
richiedente delle determinazioni procedurali  assunte  ai  sensi  del
periodo precedente. 
  2. La domanda e' esaminata in  via  prioritaria,  conformemente  ai
principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando: 
    a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata; 
    b) e' presentata da un richiedente appartenente  a  categorie  di
persone vulnerabili, in particolare da un  minore  non  accompagnato,
ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; 
    c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis)). 
                                                               ((12)) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a),  b,  c),
d) ed e) si applicano anche ai procedimenti  pendenti  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  avanti  alle  commissioni
territoriali".