DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 20-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
 
                         Colloquio personale 
 
  1.   Le    Commissioni    territoriali    dispongono    l'audizione
dell'interessato ((, ove possibile,  utilizzando  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  anche
mediante collegamenti audiovisivi  a  distanza,  nel  rispetto  delle
esigenze di riservatezza dei dati che  riguardano  l'identita'  e  le
dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto  previsto  dagli
articoli 13 e 14,)) tramite comunicazione effettuata con le modalita'
di cui all'articolo 11. (8) 
  1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente
funzionario amministrativo con compiti istruttori  della  domanda  di
protezione, ove possibile dello  stesso  sesso  del  richiedente.  Il
funzionario istruttore sottopone la proposta  di  deliberazione  alla
Commissione  che  decide  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  4.  Su
determinazione  del  Presidente,  o  su  richiesta  dell'interessato,
preventivamente  informato,  il  colloquio  si  svolge  innanzi  alla
Commissione ovvero e' condotto dal Presidente. 
  2.  La  Commissione  territoriale  puo'  omettere  l'audizione  del
richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere
la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato  in  relazione
agli elementi forniti dal richiedente ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i  casi  in
cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica  o  da  un
medico   convenzionato   con   il   Servizio   sanitario    nazionale
l'incapacita' o l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale. 
  2-bis.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  2,  la  Commissione
territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente proveniente da
uno dei Paesi individuati ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,
quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo  status
di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo  possesso.
In tal caso, la Commissione prima di adottare  la  decisione  formale
comunica all'interessato che  ha  facolta'  di  chiedere,  entro  tre
giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e  che  in
mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione. 
  3. Il colloquio puo'  essere  rinviato  qualora  le  condizioni  di
salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non
lo  rendano  possibile,  ovvero  qualora  l'interessato  richieda  ed
ottenga il rinvio per gravi motivi. 
  4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente convocato non  si
presenta al colloquio  senza  aver  chiesto  il  rinvio,  l'autorita'
decidente decide sulla base della documentazione disponibile. 
  5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza  del
richiedente asilo non ospitato nelle strutture di  accoglienza  o  di
trattenimento  e  non  sia  gia'  stata  emessa  nei  suoi  confronti
decisione di accoglimento  della  relativa  istanza,  la  Commissione
territoriale competente o la Commissione nazionale dispone,  per  una
sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non
ha consentito lo svolgimento del colloquio,  una  nuova  convocazione
dell'interessato, secondo le modalita' di cui al  comma  1,  al  fine
della riattivazione della procedura. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che ai
fini   dell'adeguamento   delle    specifiche    tecniche    connesse
all'attuazione della presente modifica, le notificazioni degli atti e
dei  provvedimenti  del  procedimento  per  il  riconoscimento  della
protezione internazionale effettuate fino al  centottantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del  suindicato  D.L.  sono
effettuate con le modalita' in vigore prima della predetta data.