DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
 
                  Garanzie per i richiedenti asilo 
  1. All'atto della presentazione della domanda 1'ufficio di  polizia
competente a riceverla informa  il  richiedente  della  procedura  da
seguire, dei suoi diritti e doveri  durante  il  procedimento  e  dei
tempi e mezzi a sua  disposizione  per  corredare  la  domanda  degli
elementi  utili  all'esame;  a  tale  fine  consegna  al  richiedente
l'opuscolo informativo di cui al  comma  2.  ((L'ufficio  di  polizia
informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato  di
origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda  puo'  essere
rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis)). 
  1-bis. Il personale dell'ufficio di  polizia  di  cui  al  comma  1
riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilita'. 
  2. La Commissione nazionale redige, secondo le  modalita'  definite
nel regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  38  un  opuscolo
informativo che illustra: 
    a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale,   comprese   le    conseguenze    dell'allontanamento
ingiustificato dai centri; 
    b) i principali diritti e doveri del richiedente durante  la  sua
permanenza in Italia; 
    c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le  modalita'  per
riceverle; 
    d) l'indirizzo ed  il  recapito  telefonico  dell'UNHCR  e  delle
principali  organizzazioni  di  tutela  dei  richiedenti   protezione
internazionale, nonche' informazioni sul servizio  di  cui  al  comma
2-bis. 
    ((d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai  sensi
dell'articolo 2-bis)). 
  2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito  di
informazione sulla procedura di esame della domanda  da  parte  delle
Commissioni territoriali, nonche' sulle procedure di revoca  e  sulle
modalita' di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il
Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con
enti  di  tutela  dei  titolari  di  protezione  internazionale   con
esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi
di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza
previste dal presente decreto. 
  3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase  della  procedura,  la
possibilita' di contattare 1'UNHCR  o  altra  organizzazione  di  sua
fiducia competente in materia di asilo. 
  4. Il richiedente e'  tempestivamente  informato  della  decisione.
Tutte  le  comunicazioni   concernenti   il   procedimento   per   il
riconoscimento  della  protezione  interna-zionale   sono   rese   al
richiedente nella prima lingua da lui indicata, o,  se  cio'  non  e'
possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo  la
preferenza  indicata  dall'interessato.  In   tutte   le   fasi   del
procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della  domanda,
al richiedente  e'  garantita,  se  necessario,  l'assistenza  di  un
interprete della sua lingua o di altra lingua  a  lui  comprensibile.
Ove necessario, si  provvede  alla  traduzione  della  documentazione
prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura. 
  5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale,
allo straniero, durante lo svolgimento del  relativo  giudizio,  sono
assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.