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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 204

Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2019)
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  9-8-2019
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2005 che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/80/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Autorità di assistenza
1. Allorchè nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia,
((la procura della Repubblica presso il tribunale))
del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorità di assistenza:
a) dà al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;
b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;
c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;
d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;
e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalità per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;
f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorità di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria.
2. Qualora l'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona,
((la procura della Repubblica presso il tribunale))
, quale autorità di assistenza, predispone quanto necessario affinchè l'autorità di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro.
Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11.
3. A richiesta dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea,
((la procura della Repubblica presso il tribunale))
, quale autorità di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorità medesima.