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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 192

Attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2009)
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Testo in vigore dal:  18-8-2009
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Art. 4

Programmazione ed effettuazione delle ispezioni a terra
1. L'ENAC sviluppa e mette in atto un programma di ispezioni a terra avente ad oggetto gli aeromobili di cui all'articolo 1. lI programma è di durata annuale ed è rinnovato di anno in anno sulla base dei risultati delle ispezioni effettuate e delle indicazioni provenienti dalla Commissione europea, dagli Stati dell'Unione europea e dall'Agenzia europea della sicurezza aerea.
2. Le ispezioni a terra sono effettuate da personale dell'ENAC qualificato allo scopo.
3. Le ispezioni a terra vengono effettuate con particolare sollecitudine nel caso in cui:
a) le informazioni disponibili lasciano presumere carenze di manutenzione o evidenti danni o difetti;
b) sono state segnalate manovre anomale dopo l'ingresso nello spazio aereo nazionale, tali da sollevare serie preoccupazioni per la sicurezza;
c) una precedente ispezione a terra ha rivelato carenze tali da far sorgere seri dubbi circa la conformità dell'aeromobile alle norme internazionali di sicurezza e l'ENAC non ha evidenze che le carenze siano state corrette;
d) le informazioni disponibili dimostrano che le autorità competenti del paese di immatricolazione potrebbero non esercitare un corretto controllo della sicurezza;
e) le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5 lasciano presumere che l'operatore aereo possa avere problemi di sicurezza ovvero una precedente ispezione a terra di un aeromobile usato dallo stesso operatore ha rivelato carenze nelle condizioni di sicurezza.
4. Quando non sussistano particolari sospetti, l'ENAC effettua le ispezioni a terra secondo una procedura di campionatura, conformemente al diritto comunitario ed internazionale. La procedura è messa in atto in modo non discriminatorio.
((
5. Le ispezioni a terra sono effettuate conformemente ai contenuti e alle procedure previste dal Manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra - Elementi fondamentali, di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Con regolamentazione tecnica dell'ENAC sono adottate le procedure nazionali specifiche pertinenti allo svolgimento delle ispezioni a terra, nonché le successive modifiche al medesimo Manuale delle procedure SAFA.
))
6. Nell'effettuare le ispezioni a terra, il personale dell'ENAC incaricato limita entro margini ragionevoli gli eventuali ritardi imposti all'aeromobile ispezionato.