DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/4/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2017)
Testo in vigore dal: 4-9-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
Formalita' amministrative per  i  cittadini  dell'Unione  ed  i  loro
                              familiari 
 
  1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in  Italia,  ai
sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica
la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
  2. Fermo quanto previsto dal  comma  1,  l'iscrizione  e'  comunque
richiesta  trascorsi  tre  mesi  dall'ingresso   ed   e'   rilasciata
immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del  nome  e
della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta. 
  3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa
di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2,  il
cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante: 
    a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata  se
l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1,  lettera
a); 
    b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se'  e
per i propri familiari, secondo i criteri  di  cui  all'articolo  29,
comma 3, lettera b), del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo comunque denominato  idoneo  a  coprire  tutti  i  rischi  nel
territorio  nazionale,  se  l'iscrizione  e'   richiesta   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b); 
    c)  l'iscrizione  presso   un   istituto   pubblico   o   privato
riconosciuto  dalla   vigente   normativa   e   la   titolarita'   di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato
idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse
economiche sufficienti per se' e per i propri  familiari,  secondo  i
criteri di cui all'articolo 29,  comma  3,  lettera  b),  del  citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). 
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del  requisito  della
disponibilita' delle risorse economiche sufficienti al soggiorno,  di
cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere  valutata
la situazione complessiva personale dell'interessato ((...)). 
  4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se'  e
per i propri familiari,  di  risorse  economiche  sufficienti  a  non
gravare sul sistema  di  assistenza  pubblica,  anche  attraverso  la
dichiarazione di cui agli articoli 46 e  47  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto  per
i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1,  i  familiari
del cittadino dell'Unione europea che non hanno un  autonomo  diritto
di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a) un  documento  di  identita'  o  il  passaporto  in  corso  di
validita'; 
  b) un documento rilasciato dall'autorita' competente del  Paese  di
origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora
richiesto,  di  familiare  a  carico  ovvero  di  membro  del  nucleo
familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di  salute,  che
richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare
di un autonomo diritto di soggiorno; 
    c)  l'attestato  della  richiesta  d'iscrizione  anagrafica   del
familiare cittadino dell'Unione. 
    ((c-bis) nei casi di cui all'articolo 3,  comma  2,  lettera  b),
documentazione  ufficiale  attestante  l'esistenza  di  una   stabile
relazione con il cittadino dell'Unione)). 
  6. Salvo quanto previsto dal  presente  decreto,  per  l'iscrizione
anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo
documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste
per il cittadino italiano. 
  7.  Le  richieste  di  iscrizioni  anagrafiche  dei  familiari  del
cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza  di  uno  Stato
membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del  citato
decreto legislativo n. 286 del 1998,  a  cura  delle  amministrazioni
comunali alla Questura competente per territorio.