DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 25

Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2013)
Testo in vigore dal: 4-9-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto legislativo si applica a  tutte  le  imprese
che impiegano almeno 50 lavoratori. 
  ((2. La soglia numerica  occupazionale  e'  definita  nel  rispetto
delle norme  di  legge  e  si  basa  sul  numero  medio  mensile  dei
lavoratori  subordinati,  a  tempo  determinato   ed   indeterminato,
impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei
loro rapporti di lavoro)). ((1)) 
  3.  Il  presente  decreto  legislativo  non  pregiudica   eventuali
procedure specifiche di informazione e consultazione  gia'  esistenti
nel diritto nazionale al momento della data di entrata in vigore  del
presente decreto legislativo applicabili  ai  datori  di  lavoro  che
perseguono  direttamente   e   principalmente   fini   politici,   di
organizzazione  professionale,  confessionali,  benefici,  educativi,
scientifici o artistici, nonche' fini d'informazione o espressione di
opinioni. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che
"In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2, il computo  dei  dipendenti  a  tempo  determinato  ai  sensi  dei
medesimi commi e' effettuato alla data  del  31  dicembre  2013,  con
riferimento al biennio antecedente a tale data".