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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 22

((Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione.))

note: Entrata in vigore del decreto: 18-3-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
Testo in vigore dal:  26-5-2016
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Art. 8

Documentazione tecnica
1. La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformità dello stesso ai requisiti fissati dal presente decreto.
2. La documentazione tecnica deve essere sufficientemente dettagliata per assicurare:
a) la definizione delle caratteristiche metrologiche;
b) la riproducibilità dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quando essi sono
((correttamente regolati))
avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;
c) l'integrità dello strumento.
3. Ai fini della valutazione e dell'
((identificazione del tipo o dello strumento di misura))
, la documentazione tecnica deve includere quanto segue:
a) una descrizione generale dello strumento;
((
b) i disegni di progettazione e di fabbricazione, nonché i piani relativi a componenti, sottounità, circuiti ed altre simili parti;
))
c) le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea;
d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento;
e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere le lettere b), c) e d), compreso il funzionamento dello strumento;
f) un elenco delle norme
((armonizzate o dei documenti normativi previsti all'articolo 12, applicati in tutto o in parte, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea))
;
g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate
((le norme armonizzate o i documenti normativi previsti all'articolo 12, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate))
;
h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami;
i) i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, per dimostrare che
((il tipo o lo strumento))
è conforme a:
1) i requisiti del presente decreto in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici;
2) le specifiche di durata dei contatori del gas, dell'acqua,
((di energia termica))
nonché dei contatori di liquidi diversi dall'acqua;
l) gli
((certificati di esame CE del tipo o i certificati))
di esame CE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto.
4. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature.
5. Il fabbricante indica,
((se del caso))
, i requisiti di compatibilità con interfacce e sottounità.