DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 101 
         (criteri generali della disciplina degli scarichi) 
 
   1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione  del  rispetto
degli obiettivi di  qualita'  dei  corpi  idrici  e  devono  comunque
rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte  terza
del presente decreto. L'autorizzazione puo' in  ogni  caso  stabilire
specifiche deroghe ai suddetti limiti e  idonee  prescrizioni  per  i
periodi di avviamento e di arresto e  per  l'eventualita'  di  guasti
nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno
alle condizioni di regime. 
   2. Ai fini di cui al comma 1,  le  regioni,  nell'esercizio  della
loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle
migliori  tecniche  disponibili,  definiscono  i   valori-limite   di
emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla  parte  terza
del presente decreto, sia in concentrazione massima  ammissibile  sia
in quantita' massima per unita' di tempo in ordine ad  ogni  sostanza
inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non
possono stabilire valori limite meno restrittivi  di  quelli  fissati
nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto: 
    a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico  di  acque  reflue
urbane in corpi idrici superficiali; 
    b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico  di  acque  reflue
urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili; 
    c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati; 
    d) nelle Tabelle 3  e  4,  per  quelle  sostanze  indicate  nella
Tabella 5 del medesimo Allegato. 
   3. Tutti gli scarichi, ad  eccezione  di  quelli  domestici  e  di
quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7,  lettera  e),  devono
essere resi accessibili per il campionamento da parte  dell'autorita'
competente per il controllo nel punto assunto a  riferimento  per  il
campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4,
va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in
tutti gli impluvi naturali,  le  acque  superficiali  e  sotterranee,
interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo. 
   4. L'autorita' competente  per  il  controllo  e'  autorizzata  ad
effettuare  tutte   le   ispezioni   che   ritenga   necessarie   per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi. Essa puo' richiedere che scarichi  parziali  contenenti  le
sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15,  16,
17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto  subiscano  un  trattamento  particolare  prima  della   loro
confluenza nello scarico generale. 
   5. I valori limite di emissione non possono in alcun  caso  essere
conseguiti mediante diluizione  con  acque  prelevate  esclusivamente
allo  scopo.  Non  e'  comunque  consentito  diluire  con  acque   di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli
scarichi parziali di cui al comma  4,  prima  del  trattamento  degli
stessi per  adeguarli  ai  limiti  previsti  dalla  parte  terza  dal
presente decreto. L'autorita' competente, in sede  di  autorizzazione
prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di  lavaggio,
ovvero impiegate per la produzione di  energia,  sia  separato  dagli
scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4. 
   6. Qualora le acque prelevate  da  un  corpo  idrico  superficiale
presentino  parametri  con  valori  superiori  ai  valori-limite   di
emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura
delle alterazioni e agli  obiettivi  di  qualita'  del  corpo  idrico
ricettore. In  ogni  caso  le  acque  devono  essere  restituite  con
caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e  senza
maggiorazioni di portata allo stesso  corpo  idrico  dal  quale  sono
state prelevate. 
   7.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  112,  ai  fini   della
disciplina degli scarichi e  delle  autorizzazioni,  sono  assimilate
alle acque reflue domestiche le acque reflue: 
    a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione
del terreno e/o alla silvicoltura; 
    b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame; 
    c) provenienti da imprese  dedite  alle  attivita'  di  cui  alle
lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di
valorizzazione della produzione agricola, inserita con  carattere  di
normalita'  e  complementarieta'  funzionale  nel  ciclo   produttivo
aziendale  e  con  materia  prima  lavorata  proveniente  in   misura
prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbia
a qualunque titolo la disponibilita'; 
    d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura  che
diano luogo a scarico e che si caratterizzino  per  una  densita'  di
allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro  quadrato  di  specchio
d'acqua o  in  cui  venga  utilizzata  una  portata  d'acqua  pari  o
inferiore a 50 litri al minuto secondo; 
    e)  aventi  caratteristiche  qualitative  equivalenti  a   quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale; 
    f) provenienti da attivita' termali, fatte  salve  le  discipline
regionali di settore. 
    ((7-bis. Sono altresi' assimilate alle acque  reflue  domestiche,
ai fini dello scarico in  pubblica  fognatura,  le  acque  reflue  di
vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la  tutela  del
corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli  scarichi
delle acque reflue urbane, lo scarico  di  acque  di  vegetazione  in
pubblica fognatura e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il
gestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di depurazione,
per i frantoi  che  trattano  olive  provenienti  esclusivamente  dal
territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in
aree scoscese o  terrazzate  ove  i  metodi  di  smaltimento  tramite
fertilizzazione e  irrigazione  non  siano  agevolmente  praticabili,
previo idoneo trattamento che  garantisca  il  rispetto  delle  norme
tecniche,  delle  prescrizioni  regolamentari  e  dei  valori  limite
adottati dal gestore del  servizio  idrico  integrato  in  base  alle
caratteristiche   e   all'effettiva    capacita'    di    trattamento
dell'impianto di depurazione)). 
   8. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  parte
terza del presente decreto,  e  successivamente  ogni  due  anni,  le
regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, al Servizio geologico d'Italia -  Dipartimento
difesa del suolo dell' Istituto superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA) e all'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalita' dei
depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo  le
modalita' di cui all'articolo 75, comma 5. 
   9.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due
anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet  istituzionali,
una relazione sulle  attivita'  di  smaltimento  delle  acque  reflue
urbane nelle aree di loro competenza, secondo le  modalita'  indicate
nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5. 
   10. Le Autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi
e contratti di programma con soggetti economici interessati, al  fine
di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico
e il recupero come materia prima dei fanghi di  depurazione,  con  la
possibilita'  di  ricorrere  a  strumenti  economici,  di   stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e  di  fissare,
per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in  deroga  alla
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie  e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'.