DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 8-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 37. 
        Legittimazione processuale a tutela di piu' soggetti 
 
 (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 7, 8, 9, 10 e 11) 
 
  1. Qualora le consigliere o i consiglieri di parita'  regionali  e,
nei casi di rilevanza nazionale,  la  consigliera  o  il  consigliere
nazionale  rilevino  l'esistenza  di  atti,  patti  o   comportamenti
discriminatori  diretti  o  indiretti  di  carattere  collettivo   in
violazione dei divieti di cui  al  capo  II  del  presente  titolo  o
comunque nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella  formazione
professionale,  nelle  condizioni  compresa  la  retribuzione,  nella
progressione  di  carriera,   nonche'   in   relazione   alle   forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, anche quando non siano individuabili in modo
immediato  e  diretto  le  lavoratrici  o  i  lavoratori  lesi  dalle
discriminazioni, prima di promuovere l'azione in  giudizio  ai  sensi
dei commi 2 e 4, possono chiedere all'autore della discriminazione di
predisporre un piano di  rimozione  delle  discriminazioni  accertate
entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso
di discriminazione posta  in  essere  da  un  datore  di  lavoro,  le
rappresentanze sindacali  aziendali  ovvero,  in  loro  mancanza,  le
associazioni   locali   aderenti   alle   organizzazioni    sindacali
maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Se  il  piano  e'
considerato  idoneo  alla   rimozione   delle   discriminazioni,   la
consigliera o il consigliere di  parita'  promuove  il  tentativo  di
conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata,  acquista
forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale  in  funzione  di
giudice del lavoro. 
  2. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui
al comma 1, le consigliere o i consiglieri di  parita',  qualora  non
ritengano di avvalersi della procedura di  conciliazione  di  cui  al
medesimo comma o in caso di  esito  negativo  della  stessa,  possono
proporre ricorso davanti al tribunale  in  funzione  di  giudice  del
lavoro  o  al  tribunale  amministrativo  regionale  territorialmente
competenti. 
  3. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni  sulla
base del ricorso presentato ai sensi del comma 2, oltre a provvedere,
se richiesto, al  risarcimento  del  danno  anche  non  patrimoniale,
ordina all'autore della  discriminazione  di  definire  un  piano  di
rimozione delle  discriminazioni  accertate,  sentite,  nel  caso  si
tratti di datore di lavoro,  le  rappresentanze  sindacali  aziendali
ovvero,  in  loro  mancanza,  gli  organismi  locali  aderenti   alle
organizzazioni sindacali di  categoria  maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale, nonche'  la  consigliera  o  il  consigliere  di
parita' regionale competente per territorio o  la  consigliera  o  il
consigliere nazionale. Nella sentenza il  giudice  fissa  i  criteri,
anche  temporali,  da  osservarsi  ai  fini  della   definizione   ed
attuazione del piano. 
  4. Ferma restando l'azione di cui al comma 2, la consigliera  o  il
consigliere regionale e nazionale di parita' possono proporre ricorso
in via d'urgenza davanti al tribunale  in  funzione  di  giudice  del
lavoro  o  al  tribunale  amministrativo  regionale  territorialmente
competenti. ((Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito)),
nei due giorni successivi, convocate  le  parti  e  assunte  sommarie
informazioni,  ove  ritenga  sussistente  la  violazione  di  cui  al
ricorso, con decreto motivato  e  immediatamente  esecutivo  oltre  a
provvedere,  se  richiesto,  al  risarcimento  del  danno  anche  non
patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore della
discriminazione la cessazione  del  comportamento  pregiudizievole  e
adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti  delle
discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine  di  definizione  ed
attuazione da parte del responsabile di un piano di  rimozione  delle
medesime. Si applicano in tal  caso  le  disposizioni  del  comma  3.
Contro  il  decreto  e'  ammessa,   entro   quindici   giorni   dalla
comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima  autorita'
giudiziaria territorialmente  competente,  che  decide  con  sentenza
immediatamente   esecutiva.   ((La   tutela   davanti   al    giudice
amministrativo e'  disciplinata  dall'articolo  119  del  codice  del
processo amministrativo.)) 
  5. L'inottemperanza alla ((sentenza di cui al comma 3  e  al  comma
4)), al decreto di cui al comma 4 o  alla  sentenza  pronunciata  nel
relativo giudizio di opposizione  e'  punita  con  l'ammenda  fino  a
50.000 euro o l'arresto fino  a  sei  mesi  e  comporta  altresi'  il
pagamento di una  somma  di  51  euro  per  ogni  giorno  di  ritardo
nell'esecuzione  del  provvedimento  da  versarsi  al  Fondo  di  cui
all'articolo 18 e la revoca dei  benefici  di  cui  all'articolo  41,
comma 1.