DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n. 193

Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-11-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 84 
Modalita' di tenuta delle scorte negli impianti di cura degli animali 
 
  1. Le scorte di medicinali veterinari nelle  strutture  autorizzate
all'esercizio dell'attivita' professionale veterinaria,  sono  tenute
sotto la responsabilita' del direttore sanitario della struttura. Gli
stabilimenti  utilizzatori,  di  cui  all'articolo  2   del   decreto
legislativo 27 gennaio 1992,  n.  116,  possono  detenere  medicinali
veterinari nelle tipologie e nei limiti strettamente  necessari  alla
esecuzione  delle  sperimentazioni  autorizzate.  La   detenzione   e
l'impiego di detti medicinali  veterinari  ricade  sotto  la  diretta
responsabilita'   del   medico   veterinario    responsabile    delle
sperimentazioni. 
  2. Per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalle
strutture veterinarie di cui al comma 1, i medici veterinari  possono
utilizzare i medicinali veterinari prelevati dalla scorta presente in
detta  struttura;  il  direttore  sanitario  della  struttura   tiene
l'elenco aggiornato dei medici veterinari che possono  utilizzare  la
scorta dei medicinali, esibendolo su  richiesta  delle  autorita'  di
controllo. 
  ((3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria  attivita'  e
qualora  l'intervento  professionale  lo  richieda,  puo'  consegnare
all'allevatore o al  proprietario  degli  animali  le  confezioni  di
medicinali veterinari della propria scorta e,  nel  caso  di  animali
destinati alla produzione  di  alimenti,  solo  quelle  da  lui  gia'
utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia  in  attesa  che  detto
soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta  redatta  dal
medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni
prescritte  per  il  proseguimento  della  terapia  medesima,   fermi
restando gli obblighi di registrazione di  cui  all'articolo  15  del
decreto  legislativo  16   marzo   2006,   n.   158,   e   successive
modificazioni. Il medico veterinario, in deroga  a  quanto  stabilito
dal comma 4 del presente articolo e  dall'articolo  82,  registra  lo
scarico delle confezioni da lui non utilizzate)). 
  4. Gli adempimenti relativi al carico  dei  medicinali  costituenti
scorta ai sensi dei commi  1  e  6  vengono  assolti  conservando  la
documentazione di acquisto per tre anni; lo scarico degli  stessi  e'
richiesto solo  nel  caso  di  medicinali  somministrati  ad  animali
destinati alla produzione di alimenti, e vengono assolti annotando il
trattamento  effettuato  sul  registro  di  scarico,  fermo  restando
l'obbligo di registrazione del trattamento e di conservazione di  cui
all'articolo 79. 
  5. Le strutture  veterinarie  di  cui  al  comma  1,  limitatamente
all'impiego su animali non destinati alla produzione di alimenti  per
l'uomo ed esclusivamente per i casi previsti dall'articolo 10,  comma
1, lettera b), n. 1), possono detenere scorte di  medicinali  ad  uso
umano, assolvendo agli adempimenti di registrazione di cui  al  comma
4.  Tali  medicinali  possono  essere  somministrati   agli   animali
unicamente dal medico veterinario della struttura veterinaria che  li
ha in cura e non possono essere in alcun modo ceduti  ai  proprietari
degli animali stessi. 
  6. Alle strutture veterinarie di cui al  comma  1  per  l'esclusivo
impiego nell'attivita'  clinica  nelle  strutture  medesime,  possono
essere ceduti, ricorrendo le condizioni  previste  dall'articolo  10,
medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali  e  case  di  cura,
purche' non esistano anche in confezioni cedibili al  pubblico,  e  i
medicinali prescrivibili solo  da  uno  specialista  ai  sensi  della
normativa in materia di medicinali per  uso  umano.  Tali  medicinali
possono essere  impiegati,  nei  casi  consentiti  dall'articolo  10,
nell'attivita' clinica  all'interno  della  struttura  medesima  solo
sotto il controllo del direttore sanitario che ne annota il carico  e
lo scarico nel registro di cui al comma 4, secondo le  modalita'  ivi
previste. Nel caso di sostanze ad azione  stupefacente  o  psicotropa
appartenenti alle tabelle I e II dell'articolo  14  del  testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche,  l'approvvigionamento
avviene mediante ricetta speciale e nel rispetto delle  registrazioni
previste dall'articolo 42 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni.  Sono
esclusi dalla disciplina di cui al presente comma gli antibatterici. 
  7. L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5 e 6,  viene
effettuato attraverso  i  canali  autorizzati  di  distribuzione  del
farmaco umano e, limitatamente a quelli  prescrivibili  solo  da  uno
specialista, solo attraverso le farmacie aperte al  pubblico,  dietro
presentazione  di  ricetta  medico-veterinaria  non   ripetibile   in
triplice  copia  nella  quale  venga  precisato  che  si  tratta   di
approvvigionamento di scorte. Una  copia  della  stesa  ricetta  deve
essere inviata al servizio veterinario della azienda sanitaria a cura
del responsabile alla vendita. 
  8. Con decreto del Ministro della salute, possono  essere  definite
le categorie  di  medicinali  ad  uso  umano  escluse  dal  campo  di
applicazione dei commi 5 e 6, ovvero  quelle  il  cui  utilizzo  deve
avvenire secondo particolari modalita'.