DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 272 
                  (impianti e attivita' in deroga) 
 
  1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente  titolo
gli stabilimenti in  cui  sono  presenti  esclusivamente  impianti  e
attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla  parte  quinta
del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita'
le  cui   emissioni   sono   scarsamente   rilevanti   agli   effetti
dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente  i  valori
limite di emissione e le prescrizioni  specificamente  previsti,  per
tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di
cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie  di
produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella
parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del  presente  decreto  si
deve considerare l'insieme degli  impianti  e  delle  attivita'  che,
nello  stabilimento,  ricadono   in   ciascuna   categoria   presente
nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle
condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e  6,  dell'Allegato  X
alla  parte  quinta  del  presente  decreto,  devono  in  ogni   caso
rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di
tali combustibili ((nella  parte  II))  dell'Allegato  I  alla  parte
quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia
impianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I  dell'allegato
IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti  o  attivita'
non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al  presente  titolo
considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche  ai
dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento  da  un
gestore  diverso  da  quello  dello  stabilimento  o  non  utilizzati
all'interno di uno stabilimento. Il gestore di  uno  stabilimento  in
cui i dispositivi mobili  di  un  altro  gestore  sono  collocati  ed
utilizzati in modo non occasionale deve comunque  ricomprendere  tali
dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo  269  salva
la possibilita' di aderire alle autorizzazioni generali del  comma  2
nei  casi  ivi  previsti.  L'autorita'   competente   puo'   altresi'
prevedere,  con  proprio  provvedimento  generale,  che   i   gestori
comunichino alla stessa o ad altra autorita' da questa  delegata,  in
via preventiva, la data di messa  in  esercizio  dell'impianto  o  di
avvio dell'attivita' ovvero, in caso di dispositivi mobili,  la  data
di inizio di ciascuna campagna di  utilizzo.  Gli  elenchi  contenuti
nell'allegato IV alla  parte  quinta  del  presente  decreto  possono
essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui  all'articolo
281, comma 5, anche su  indicazione  delle  regioni,  delle  province
autonome  e   delle   associazioni   rappresentative   di   categorie
produttive. 
  1-bis. Per gli impianti previsti dal comma 1, ove soggetti a valori
limite di emissione applicabili  ai  sensi  del  medesimo  comma,  la
legislazione regionale di cui all'articolo 271, comma 3, individua  i
metodi di campionamento e di analisi delle  emissioni  da  utilizzare
nei  controlli  e  ((puo'))  imporre  obblighi  di  monitoraggio   di
competenza del gestore. Per gli impianti di combustione previsti  dal
comma 1, ove soggetti a valori limite  di  emissione  applicabili  ai
sensi del medesimo comma, l'autorita'  competente  per  il  controllo
puo' decidere di non effettuare  o  di  limitare  i  controlli  sulle
emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione  di  conformita'
dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta  la  conformita'
delle emissioni ai valori limite e se, sulla  base  di  un  controllo
documentale, risultano regolarmente applicate le apposite  istruzioni
tecniche  per  l'esercizio  e  per  la  manutenzione  previste  dalla
dichiarazione.  La  decisione  dell'autorita'   competente   per   il
controllo e' ammessa solo se la dichiarazione riporta  le  istruzioni
tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e  le  altre
informazioni necessarie  a  rispettare  i  valori  limite,  quali  le
configurazioni impiantistiche e le modalita' di gestione  idonee,  il
regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile  ed
i sistemi di regolazione. 
  2. L'autorita' competente puo' adottare autorizzazioni di carattere
generale riferite a stabilimenti oppure a  categorie  di  impianti  e
attivita', nelle quali sono stabiliti i valori limite  di  emissione,
le prescrizioni, anche inerenti le condizioni  di  costruzione  o  di
esercizio e i combustibili utilizzati,  i  tempi  di  adeguamento,  i
metodi di campionamento e di analisi e la periodicita' dei controlli.
Puo'  inoltre   stabilire   apposite   prescrizioni   finalizzate   a
predefinire i casi e le condizioni in cui  il  gestore  e'  tenuto  a
captare e convogliare le emissioni ai sensi dell'articolo 270. Al  di
fuori di tali casi e condizioni l'articolo 270 non  si  applica  agli
impianti degli stabilimenti soggetti ad  autorizzazione  generale.  I
valori limite di  emissione  e  le  prescrizioni  sono  stabiliti  in
conformita' all'articolo  271,  commi  da  5  a  7.  L'autorizzazione
generale stabilisce i requisiti della  domanda  di  adesione  e  puo'
prevedere appositi modelli semplificati  di  domanda,  nei  quali  le
quantita'  e  le  qualita'  delle  emissioni  sono  deducibili  dalle
quantita'   di   materie   prime   ed   ausiliarie   utilizzate.   Le
autorizzazioni  generali  sono  adottate  con   priorita'   per   gli
stabilimenti in cui sono presenti  le  tipologie  di  impianti  e  di
attivita' elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte  Quinta.
Al fine di stabilire le soglie  di  produzione  e  di  consumo  e  le
potenze termiche nominali indicate nella parte  II  dell'allegato  IV
alla Parte Quinta si deve  considerare  l'insieme  degli  impianti  e
delle  attivita'  che,  nello  stabilimento,  ricadono  in   ciascuna
categoria presente nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per  cui
e'  stata  adottata  una  autorizzazione  generale  possono  comunque
presentare domanda di  autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  269.
L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e
attivita' non previsti in autorizzazioni generali  e'  soggetta  alle
autorizzazioni  di   cui   all'articolo   269.   L'installazione   di
stabilimenti in cui sono presenti impianti e  attivita'  previsti  in
piu' autorizzazioni generali e' ammessa previa contestuale  procedura
di adesione alle stesse. In  stabilimenti  dotati  di  autorizzazioni
generali e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di
impianti e l'avvio di  attivita'  previsti  in  altre  autorizzazioni
generali. In caso  di  convogliamento  delle  emissioni  prodotte  da
impianti previsti da diverse  autorizzazioni  generali  in  punti  di
emissione comuni, si applicano i valori limite piu' severi prescritti
in  tali  autorizzazioni  per  ciascuna  sostanza   interessata.   In
stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista  all'articolo  269,
e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti
e  l'avvio  di  attivita'  previsti  nelle  autorizzazioni  generali,
purche'  la  normativa  regionale  o   le   autorizzazioni   generali
stabiliscano requisiti  e  condizioni  volti  a  limitare  il  numero
massimo  o  l'entita'  delle  modifiche  effettuabili  mediante  tale
procedura per singolo stabilimento; l'autorita'  competente  provvede
ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269  sulla  base
dell'avvenuta adesione. 
  3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima
dell'installazione il  gestore  invia  all'autorita'  competente  una
domanda  di  adesione  all'autorizzazione  generale   corredata   dai
documenti  ivi  prescritti.  La   domanda   di   adesione   individua
specificamente gli impianti e le attivita'  a  cui  fare  riferimento
nell'ambito delle autorizzazioni generali  vigenti.  L'autorita'  che
riceve la domanda puo', con proprio provvedimento, negare  l'adesione
nel  caso  in  cui  non  siano  rispettati   i   requisiti   previsti
dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani  e  dai
programmi o dalla legislazione regionale  di  cui  all'articolo  271,
commi 3 e 4, o in  presenza  di  particolari  situazioni  di  rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
Alla domanda  di  adesione  puo'  essere  allegata  la  comunicazione
relativa alla messa in esercizio prevista all'articolo 269, comma  6,
che puo' avvenire dopo un  periodo  di  quarantacinque  giorni  dalla
domanda stessa. La procedura si applica anche  nel  caso  in  cui  il
gestore intenda effettuare una  modifica  dello  stabilimento.  Resta
fermo l'obbligo di sottoporre  lo  stabilimento  alle  autorizzazioni
previste   all'articolo   269   in   caso   di   modifiche   relative
all'installazione di impianti o all'avvio di attivita'  non  previsti
nelle autorizzazioni generali. L'autorizzazione generale si applica a
chi vi ha aderito, anche se sostituita da  successive  autorizzazioni
generali,  per  un  periodo  pari   ai   quindici   anni   successivi
all'adesione. Non  hanno  effetto  su  tale  termine  le  domande  di
adesione  relative  alle   modifiche   dello   stabilimento.   Almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore
presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata  dai  documenti  ivi  prescritti.  L'autorita'   competente
procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo  delle  autorizzazioni
generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure  e  le
tempistiche previste dal presente articolo si applicano in  luogo  di
quelle  previste  dalle  norme  generali  vigenti   in   materia   di
comunicazioni amministrative e silenzio assenso. 
  3-bis. Le autorizzazioni di carattere  generale  adottate  per  gli
stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche
insieme ad altri impianti e attivita', devono disciplinare  anche  le
voci previste  all'allegato  I,  Parte  IV-bis,  alla  Parte  Quinta,
escluse quelle riportate alle  lettere  a),  g)  e  h).  Le  relative
domande  di  adesione  devono  contenere  tutti   i   dati   previsti
all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta. 
  4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui
siano  ((utilizzate,  nei  cicli  produttivi  da  cui  originano   le
emissioni, le sostanze o le miscele))  con  indicazioni  di  pericolo
H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd  ((o  quelle
classificate estremamente preoccupanti,)) ai  sensi  della  normativa
europea  vigente  in  materia  di  classificazione,  etichettatura  e
imballaggio delle sostanze e  delle  miscele.  Nel  caso  in  cui,  a
seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno  o
piu' impianti o attivita' ricompresi in autorizzazioni generali siano
soggetti al divieto previsto  al  presente  comma,  il  gestore  deve
presentare all'autorita' competente, entro tre  anni  dalla  modifica
della  classificazione,  una  domanda  di  autorizzazione  ai   sensi
dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo  stabilimento
si considera in esercizio senza autorizzazione. 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183. 
  5. Il presente titolo non si applica  agli  stabilimenti  destinati
alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed
alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria  esclusivamente
adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro  in
relazione  alla  temperatura,  all'umidita'  e  ad  altre  condizioni
attinenti al microclima di  tali  ambienti.  Sono  in  tutti  i  casi
soggette al presente titolo le  emissioni  provenienti  da  punti  di
emissione  specificamente  destinati  all'evacuazione   di   sostanze
inquinanti dagli ambienti  di  lavoro.  Il  presente  titolo  non  si
applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi  di  rottura  e  altri
dispositivi destinati a situazioni critiche  o  di  emergenza,  salvo
quelli  che  l'autorita'  competente   stabilisca   di   disciplinare
nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al  presente  titolo  gli
impianti che, anche se  messi  in  funzione  in  caso  di  situazioni
critiche o di emergenza, operano  come  parte  integrante  del  ciclo
produttivo dello stabilimento. Agli  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti si applicano  esclusivamente  le  pertinenti  disposizioni
degli articoli 276 e 277. 
  5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli  stabilimenti  destinati
alla  difesa  nazionale  in  cui  sono  ubicati  medi   impianti   di
combustione.  L'autorizzazione  dello  stabilimento  prevede   valori
limite e prescrizioni solo per tali impianti: