DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 269 
   Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal
comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5,  per
tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere  richiesta
una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente  decreto.
L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo  stabilimento.  I
singoli impianti e le singole attivita' presenti  nello  stabilimento
non sono oggetto di distinte autorizzazioni. 
  1-bis. In caso di stabilimenti  soggetti  ad  autorizzazione  unica
ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste  ai  commi
3,  7  e  8,  le  procedure  previste  dal  decreto   di   attuazione
dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, in legge 4  aprile  2012,  n.  35.  Le
disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi  in
cui  il  decreto  di  attuazione  dell'articolo  23,  comma  1,   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  rinvia  alle  norme  di  settore,
nonche' in relazione alla partecipazione del Comune al  procedimento.
Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis,
comma 13. 
  2. Il gestore che  intende  installare  uno  stabilimento  nuovo  o
trasferire  uno  stabilimento  da  un  luogo  ad  un  altro  presenta
all'autorita' competente una domanda di autorizzazione, accompagnata: 
    a) dal progetto dello stabilimento  in  cui  sono  descritti  gli
impianti e  le  attivita',  le  tecniche  adottate  per  limitare  le
emissioni e  la  quantita'  e  la  qualita'  di  tali  emissioni,  le
modalita' di esercizio, la quota dei punti di  emissione  individuata
in modo da  garantire  l'adeguata  dispersione  degli  inquinanti,  i
parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei  combustibili  di  cui  si  prevede
l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione,  il
minimo tecnico definito  tramite  i  parametri  di  impianto  che  lo
caratterizzano; 
    b) da una relazione tecnica che  descrive  il  complessivo  ciclo
produttivo in cui si inseriscono  gli  impianti  e  le  attivita'  ed
indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio  e
la messa a regime degli impianti. 
  2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a  stabilimenti  in
cui  sono  presenti  medi  impianti  di  combustione  devono   essere
indicati, oltre quanto previsto al comma 2,  anche  i  dati  previsti
all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta. 
  3.  Per  il  rilascio  dell'autorizzazione   all'installazione   di
stabilimenti  nuovi,  l'autorita'  competente  indice,  entro  trenta
giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi  ai
sensi dell'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel  corso
della quale si procede anche, in via istruttoria, ad  un  contestuale
esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti  amministrativi
e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  del
regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265.  Per  il  rinnovo  e  per
l'aggiornamento dell'autorizzazione  l'autorita'  competente,  previa
informazione al comune interessato il quale puo' esprimere un  parere
nei trenta giorni successivi, avvia un  autonomo  procedimento  entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di  conferenza
di servizi o di autonomo procedimento, eventuali  integrazioni  della
domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; se  l'autorita'  competente  non  si
pronuncia in un termine pari  a  centoventi  giorni  o,  in  caso  di
integrazione della domanda di autorizzazione, pari  a  centocinquanta
giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore puo', entro i
successivi sessanta giorni, richiedere al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  di  provvedere,  notificando
tale richiesta anche all'autorita' competente. PERIODO  ABROGATO  DAL
D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. 
  4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: 
    a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili,  le
modalita' di captazione e di convogliamento; 
    b) per le emissioni convogliate o di cui  e'  stato  disposto  il
convogliamento, i valori limite  di  emissione,  le  prescrizioni,  i
metodi di campionamento e di analisi, i criteri  per  la  valutazione
della  conformita'  dei  valori  misurati  ai  valori  limite  e   la
periodicita' del monitoraggio di competenza del gestore, la quota dei
punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni
tecnico-economiche, il minimo tecnico per  gli  impianti  soggetti  a
tale condizione e le portate di progetto tali da  consentire  che  le
emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile  dal  punto  di
vista tecnologico  e  dell'esercizio;  devono  essere  specificamente
indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione,
le prescrizioni  ed  i  relativi  controlli.  ((I  valori  limite  di
emissione sono identificati solo per sostanze  e  parametri  valutati
pertinenti  in  relazione  al  ciclo  produttivo  e  sono   riportati
nell'autorizzazione unitamente  al  metodo  di  monitoraggio  di  cui
all'articolo 271, comma 18.)) ((136)) 
    c) per le emissioni  diffuse,  apposite  prescrizioni,  anche  di
carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle
fonti su cui l'autorita' competente valuti necessario intervenire. 
  5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione puo'
stabilire,  per  ciascun  inquinante,  valori  limite  di   emissione
espressi come flussi di massa annuali  riferiti  al  complesso  delle
emissioni, eventualmente incluse quelle  diffuse,  degli  impianti  e
delle attivita' di uno stabilimento. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.LGS.  4
MARZO 2014, N. 46. 
  6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra
la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa  in
esercizio, fermo restando quanto previsto all'articolo 272, comma  3,
deve essere comunicata all'autorita' competente con  un  anticipo  di
almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui
devono essere trasmessi all'autorita' competente  i  risultati  delle
misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo  rappresentativo
delle condizioni di esercizio dell'impianto, decorrente dalla messa a
regime,  e  la  durata  di  tale  periodo,  nonche'  il  numero   dei
campionamenti da realizzare. L'autorita' competente per il  controllo
effettua il primo accertamento circa il rispetto  dell'autorizzazione
entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o piu' impianti  o
dall'avvio di una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato. 
  7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  presente  articolo  ha
una durata di quindici  anni.  La  domanda  di  rinnovo  deve  essere
presentata  almeno  un  anno  prima  della   scadenza.   Nelle   more
dell'adozione   del   provvedimento   sulla   domanda   di    rinnovo
dell'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  presente   articolo,
l'esercizio dell'impianto puo'  continuare  anche  dopo  la  scadenza
dell'autorizzazione in caso  di  mancata  pronuncia  in  termini  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui
sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma  3.  L'autorita'
competente puo' imporre il rinnovo  dell'autorizzazione  prima  della
scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini
previsti  dall'articolo  281,  comma  1,  se   una   modifica   delle
prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei  valori
limite di qualita' dell'aria previsti  dalla  vigente  normativa.  Il
rinnovo dell'autorizzazione comporta il  decorso  di  un  periodo  di
quindici anni. 
  8.  Il  gestore  che  intende   effettuare   una   modifica   dello
stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o,  se  la
modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi  del  presente  articolo,
una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e'  stata  data
comunicazione  e'  sostanziale,  l'autorita'  competente  ordina   al
gestore di presentare una domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  del
presente  articolo.  Se  la  modifica  e'   sostanziale   l'autorita'
competente   aggiorna   l'autorizzazione   dello   stabilimento   con
un'istruttoria limitata agli impianti e  alle  attivita'  interessati
dalla modifica o, a seguito di  eventuale  apposita  istruttoria  che
dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione  della  situazione
ambientale o delle migliori  tecniche  disponibili,  la  rinnova  con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la modifica non  e'
sostanziale, l'autorita'  competente  provvede,  ove  necessario,  ad
aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorita' competente non si
esprime  entro  sessanta  giorni,  il   gestor   e   puo'   procedere
all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo
il potere dell'autorita' competente  di  provvedere  successivamente.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014,  N.  46.  E'  fatto  salvo
quanto   previsto   dall'articolo   275,   comma   11.   Il   rinnovo
dell'autorizzazione comporta,  a  differenza  dell'aggiornamento,  il
decorso di un nuovo periodo di quindici anni. PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183. ((Alla  variazione  del  gestore  si
applica la procedura di cui al comma 11-bis.)) 
  9. L'autorita'  competente  per  il  controllo  e'  autorizzata  ad
effettuare presso gli stabilimenti tutte  le  ispezioni  che  ritenga
necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il  gestore
fornisce  a  tale  autorita'  la  collaborazione  necessaria  per   i
controlli, anche svolti mediante attivita' di campionamento e analisi
e raccolta di dati e informazioni,  funzionali  all'accertamento  del
rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente  decreto.
Il gestore assicura in  tutti  i  casi  l'accesso  in  condizioni  di
sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti
di prelievo e di campionamento. 
  10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di  deposito
di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori  sono  comunque
tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse
ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per
le medesime  finalita',  con  apposito  provvedimento  dall'autorita'
competente. 
  11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo  ad  un  altro
equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo. 
  ((11-bis.  La  variazione  del  gestore   dello   stabilimento   e'
comunicata dal nuovo gestore  all'autorita'  competente  entro  dieci
giorni dalla data in cui  essa  acquista  efficacia,  risultante  dal
contratto   o   dall'atto    che    la    produce.    L'aggiornamento
dell'autorizzazione ha  effetto  dalla  suddetta  data.  La  presente
procedura non si  applica  se,  congiuntamente  alla  variazione  del
gestore, e' effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento. 
  11-ter. In caso di trasferimento di una parte di  uno  stabilimento
il gestore cessionario richiede il rilascio  dell'autorizzazione  per
la parte trasferita. L'autorizzazione applica la  classificazione  di
cui  all'articolo  268,  comma  1,  lettere   i),   i-bis),   i-ter),
corrispondente  a  quella  dello  stabilimento  oggetto  di  parziale
trasferimento.    L'autorita'     competente     procede     altresi'
all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che
rimane sotto la gestione del  gestore  cedente,  sulla  base  di  una
apposita comunicazione  di  modifica  non  sostanziale  da  parte  di
quest'ultimo. 
  11-quater.  Le  spese  per  rilievi,  accertamenti,   verifiche   e
sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni
di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base
di appositi tariffari adottati dall'autorita' competente.)) 
  12. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  14. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  15. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  16. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1, lettera b)) che al comma 4, lettera b) del presente  articolo,  in
fine il segno di interpunzione «;» e' sostituito dal seguente: «.»