DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 26 
(( (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti  autorizzatori).
                                 )) 
 
  ((1.   Il   provvedimento    di    VIA    e'    sempre    integrato
nell'autorizzazione  e  in  ogni  altro   titolo   abilitativo   alla
realizzazione   dei    progetti    sottoposti    a    VIA,    nonche'
nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. 
  2. L'autorizzazione  recepisce  ed  esplicita  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    a) il provvedimento di VIA; 
    b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento  di  VIA,
una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle  eventuali
misure previste per evitare,  prevenire  o  ridurre  e  se  possibile
compensare gli impatti ambientali negativi e significativi,  nonche',
ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio. 
  3.  Della  decisione  in  merito  alla  concessione  o  al  rigetto
dell'autorizzazione, e' data prontamente  informazione  al  pubblico,
nonche' alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno  ricevuto
la  comunicazione  di  cui  all'articolo  23,   comma   4,   mediante
pubblicazione sul sito web dell'autorita'  che  ha  adottato  l'atto,
consentendo altresi' l'accesso almeno alle seguenti informazioni: 
    a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente
l'accompagnano; 
    b) le  motivazioni  e  le  considerazioni  su  cui  si  fonda  la
decisione,  incluse  le  informazioni   relative   al   processo   di
partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la  sintesi  dei
risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai  sensi
degli articoli  23,  24  e  24-bis,  e,  ove  applicabile,  ai  sensi
dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati  siano
stati integrati o altrimenti presi in considerazione.)) 
                                                              ((112)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente".