DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-5-2015
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 257 
                         (bonifica dei siti) 
 
   1. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,))  chiunque
cagiona  l'inquinamento  del  suolo,  del  sottosuolo,  delle   acque
superficiali o delle  acque  sotterranee  con  il  superamento  delle
concentrazioni soglia di rischio e' punito con la  pena  dell'arresto
da sei mesi a un anno o  con  l'ammenda  da  duemilaseicento  euro  a
ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica  in  conformita'  al
progetto  approvato   dall'autorita'   competente   nell'ambito   del
procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di  mancata
effettuazione  della  comunicazione  di  cui  all'articolo  242,   il
trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno
o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 
   2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena
dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a  cinquantaduemila  euro  se
l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose. 
   3. Nella sentenza di condanna per la  contravvenzione  di  cui  ai
commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo  444  del
codice  di  procedura  penale,   il   beneficio   della   sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli
interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 
   ((4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi  degli  articoli
242 e seguenti costituisce  condizione  di  non  punibilita'  per  le
contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo
evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1)).