DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 234 
    (Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in 
                            Polietilene) 
 
  1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la  raccolta  e
il trattamento dei rifiuti di  beni  in  polietilene  destinati  allo
smaltimento, e' istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti
di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi  di  cui  all'articolo
218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi
rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b)  e  c),  e
231,. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi  ai  principi
di cui all'articolo 237. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014,  N.  133,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164. 
  3. Il  consorzio  di  cui  al  comma  1,  gia'  riconosciuto  dalla
previgente normativa, ha personalita' giuridica  di  diritto  privato
senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita'  allo
schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, entro centoventi giorni dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale, e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed  in
particolare  a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza   ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero  dei
consiglieri di' amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori  e
dei  riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello   dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei  produttori  con
materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e'  trasmesso  entro
quindici  giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare, che lo approva di  concerto  con  il  Ministro
dello  sviluppo  economico,  salvo  motivate  osservazioni   cui   il
consorzio e' tenuto ad  adeguarsi  nei  successivi  sessanta  giorni.
Qualora  il  consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  le
modifiche allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale  di
approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.  In  ogni  caso,  del  consiglio  di  amministrazione  del
consorzio deve fare parte  un  rappresentante  indicato  da  ciascuna
associazione maggiormente rappresentativa a livello  nazionale  delle
categorie produttive interessate, nominato con decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro dello sviluppo economico. 
  4. Ai Consorzio partecipano: 
    a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; 
    b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene; 
    c)  i  riciclatori  e  i  recuperatori  di  rifiuti  di  beni  in
polietilene. 
  5. Ai Consorzio possono partecipare in qualita' di soci aggiunti  i
produttori ed importatori di materie  prime  in  polietilene  per  la
produzione di beni in polietilene e  le  imprese  che  effettuano  la
raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni  in  polietilene.  Le
modalita'  di  partecipazione  vengono  definite  nell'ambito   dello
statuto di cui al comma 3. 
  6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma
4 che vengano costituiti  o  inizino  comunque  una  delle  attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno  dei
Consorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma  7,
entro sessanta giorni dalla data di costituzione o  di  inizio  della
propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 
  7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del  comma  1  possono
entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
dello Statuto tipo ai sensi del comma 2: 
    a) organizzare autonomamente, la gestione dei rifiuti di beni  in
polietilene su tutto il territorio nazionale; 
    b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni
in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al  riciclo  o
al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali  attivita',
con quantita' definite e documentate; ((88)) 
  Nelle predette  ipotesi  gli  operatori  stessi  devono  richiedere
all'osservatorio nazionale sui Rifiuti, previa trasmissione di idonea
documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine  i
predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato  il  sistema
secondo criteri di efficienza,  efficacia  ed  economicita',  che  il
sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e  che  e'  in
grado  di  conseguire,  nell'ambito  delle  attivita'   svolte,   gli
obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre
garantire che gli utilizzatori e gli utenti  finali  siano  informati
sulle  modalita'  del  sistema  adottato.  L'Autorita',   dopo   aver
acquisito i necessari  elementi  di  valutazione,  si  esprime  entro
novanta giorni dalla richiesta.  In  caso  di  mancata  risposta  nel
termine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al    Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei
relativi  provvedimenti  sostitutivi  da  emanarsi   nei   successivi
sessanta giorni. L'Autorita' presenta una relazione annuale  di  sint
esi relativa a tutte le istruttorie esperite. 
  8. I Consorzio di cui al  comma  1  si  propongono  come  obiettivo
primario di favorire il ritiro dei beni  a  base  di  polietilene  al
termine  del  ciclo  di  utilita'  per  avviarli  ad   attivita'   di
riciclaggio e di recupero. A tal fine i Consorzio svolgono per  tutto
il territorio nazionale i seguenti compiti: 
    a)  promuovono  la  gestione  del  flusso  dei  beni  a  base  di
polietilene; 
    b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e  le  altre  forme  di
recupero dei rifiuti di beni in polietilene; 
    c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili; 
    d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa  a  ridurre  il
consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta  e  di
smaltimento; 
    e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni  in  polietilene
nel caso in cui non sia possibile  o  economicamente  conveniente  il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento. 
  9. Nella distribuzione dei prodotti dei  consorziati,  i  Consorzio
possono ricorrere a forme di deposito cauzionale. 
  10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della  propria
gestione finanziaria. I mezzi finanziari  per  il  funzionamento  del
Consorzio sono costituiti: 
    a) dai proventi delle attivita' svolte dai Consorzio; 
    b) dai contributi dei soggetti partecipanti; 
    c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; 
    d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al
comma 13. 
  11. Le  deliberazioni  degli  organi  dei  Consorzio,  adottate  in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma  dello  statuto,  sono  vincolanti   per   tutti   i   soggetti
partecipanti. 
  12. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al  comma  7
trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare ed al Ministro delle  attivita'  produttive  il
bilancio preventivo e consuntivo entro  sessanta  giorni  dalla  loro
approvazione. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di  cui  al
comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno,  presentano  una  relazione
tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro
singoli aderenti nell'anno solare precedente. 
  13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive determina
ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio
e, in caso di mancato raggiungimento  dei  predetti  obiettivi,  puo'
stabilire un contributo  percentuale  di  riciclaggio  da  applicarsi
sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici  ed
importatrici di beni  di  polietilene  per  il  mercato  interno.  Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro delle  attivita'  produttive  determina  gli
obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro  novanta
giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
presente  decreto.  Il  contributo  percentuale  di  riciclaggio   e'
stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale
di polietilene contenuta nel bene e alla durata  temporale  del  bene
stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma e' stabilita
anche l'entita' dei contributi di cui al comma 10, lettera b). 
  14. Decorsi  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui  al  comma
3, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene  rifiuti  di
beni in polietilene e' obbligato a conferirli  a  uno  dei  Consorzio
riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati
dai Consorzio stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal  comma
7. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore
di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro  Stato
membro della Comunita' europea. 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati [...] dall'articolo 234, comma 7, del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre  disposizioni
di legge si intendono riferiti al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare".