DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 184 
                          (classificazione) 
 
  1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente  decreto
i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti  urbani  e
rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di  pericolosita',  in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 
  ((2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo  183,  comma
1, lettera b-ter).)) ((137)) 
  ((3. Sono rifiuti speciali: 
    a) i  rifiuti  prodotti  nell'ambito  delle  attivita'  agricole,
agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; 
    b)  i  rifiuti  prodotti  dalle  attivita'   di   costruzione   e
demolizione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 
    c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle  lavorazioni  industriali
se diversi da quelli di cui al comma 2; 
    d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle  lavorazioni  artigianali
se diversi da quelli di cui al comma 2; 
    e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' commerciali  se
diversi da quelli di cui al comma 2; 
    f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' di servizio  se
diversi da quelli di cui al comma 2; 
    g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di recupero  e  smaltimento
di rifiuti, i fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da  altri
trattamenti delle acque  e  dalla  depurazione  delle  acque  reflue,
nonche' i rifiuti da abbattimento di fumi,  dalle  fosse  settiche  e
dalle reti fognarie; 
    h) i rifiuti derivanti  da  attivita'  sanitarie  se  diversi  da
quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter); 
    i) i veicoli fuori uso.)) 
  4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche  di
cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto. 
  5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del
presente  decreto  include  i  rifiuti  pericolosi  e   tiene   conto
dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario,  dei
valori limite di concentrazione delle sostanze  pericolose.  Esso  e'
vincolante per quanto  concerne  la  determinazione  dei  rifiuti  da
considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un  oggetto
nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in  tutti  i  casi,
ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. ((La  corretta
attribuzione dei  Codici  dei  rifiuti  e  delle  caratteristiche  di
pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore  sulla  base  delle
Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale
per la protezione e la ricerca ambientale ed  approvate  con  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  notifica
immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo  7
della  direttiva  2008/98/CE  e  fornisce  alla   stessa   tutte   le
informazioni pertinenti.)) 
  5-bis. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle   norme
dell'Unione europea e del presente decreto legislativo,  le  speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la  custodia,  nonche'  per
l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti  per  il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai  mezzi,  dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati  alla  difesa
militare ed alla sicurezza  nazionale,  cosi'  come  individuati  con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina  delle
navi militari  da  guerra,  delle  navi  militari  ausiliarie  e  del
naviglio dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare  dello
Stato. 
  5-bis.1. Presso ciascun poligono militare  delle  Forze  armate  e'
tenuto, sotto la responsabilita' del comandante,  il  registro  delle
attivita' a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la
conclusione di ciascuna attivita': 
    a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; 
    b) il munizionamento utilizzato; 
    c) la data dello sparo e i luoghi di partenza  e  di  arrivo  dei
proiettili. 
  5-bis.2. Il registro di cui al  comma  5-bis.1  e'  conservato  per
almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione.  Lo  stesso  e'
esibito agli organi di vigilanza  e  di  controllo  ambientali  e  di
sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta  degli  stessi,  per  gli
accertamenti di rispettiva competenza. 
  5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo  esercitativo,
il direttore del poligono avvia le attivita' finalizzate al  recupero
dei residuati del munizionamento  impiegato.  Tali  attivita'  devono
concludersi  entro  centottanta  giorni  al  fine  di  assicurare   i
successivi adempimenti previsti  dagli  articoli  1  e  seguenti  del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010. 
  5-ter. La declassificazione da rifiuto  pericoloso  a  rifiuto  non
pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione  o  una
miscelazione  del  rifiuto   che   comporti   una   riduzione   delle
concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto  le  soglie  che
definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 
  5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di  cui
all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di  cui  all'art.
190 non si applicano alle frazioni  separate  di  rifiuti  pericolosi
prodotti da nuclei domestici  fino  a  che  siano  accettate  per  la
raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente  o  un'impresa  che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate  in  conformita'
agli articoli 208, 212, 214 e 216. 
 
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AGGIORNAMENTO (137) 
  Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l'art. 6, comma
5) che "Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio  di
gestione  dei  rifiuti  il  graduale  adeguamento   operativo   delle
attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di  cui
agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e  184,  comma  2  e  agli
allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8  presente
decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021".