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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2006, n. 151

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006
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Testo in vigore dal:  29-4-2006

Art. 3

Della proprietà e dell'uso degli aeroporti
1. L'articolo 692 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). - Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;
b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.».
2. In tutto il codice della navigazione le parole: «aerodromo» e: «aerodromi» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «aeroporto» e: «aeroporti».
3. Nel primo comma dell'artico1o 693 del codice della navigazione, le parole: «ai fini dell'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il successivo affidamento».
4. Il terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche.».
5. Nell'articolo 694 del codice della navigazione dopo le parole: «delle leggi speciali» sono inserite le seguenti: «e delle convenzioni».
6. Nell'articolo 696 del codice della navigazione, le parole: «all'istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione».
7. L'articolo 697 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 697 (Aeroporti aperti al traffico civile). - Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneità al servizio da parte dell'ENAC:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.».
8. La rubrica dell'articolo 698 del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «(Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale)».
9. Al primo comma dell'articolo 698 del codice della navigazione le parole: «gli aeroporti di rilevanza nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale».
10. Nel primo comma dell'articolo 699 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo».
11. Nell'articolo 700 del codice della navigazione, le parole: «dell'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore».
12. L'articolo 701 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni.
I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.».
14. L'articolo 703 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.
Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato.
L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza.».
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 693 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico). I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.
I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche.».
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aeroporti e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'art. 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.».
- Il testo vigente dell'art. 694 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 694 (Aeroporti privati). - Fermo restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali e delle convenzioni vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.».
- Il testo dell'art. 696 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie alla realizzazione ed all'ampliamento di aeroporti e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.».
- Il testo del primo comma dell'art. 698 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 698 (Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tendendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.».
- Il testo vigente dell'art. 699, comma primo, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico civile). - Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo.».
- Il testo vigente dell'art. 700 del codice della navigazione, modificato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 700 (Uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile). - Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso del gestore dell'aeroporto.».
- L'art. 702, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture aeroportuali). - Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».