DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192

((Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)).

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
Testo in vigore dal: 11-6-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
             Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni 
 
  1. Il progettista o i  progettisti,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze  edili,   impiantistiche   termotecniche,   elettriche   e
illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le  verifiche  previste
dal presente decreto nella relazione tecnica di  progetto  attestante
la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del  consumo  di
energia degli  edifici  e  dei  relativi  impianti  termici,  che  il
proprietario dell'edificio, o  chi  ne  ha  titolo,  deve  depositare
presso   le   amministrazioni   competenti,    in    doppia    copia,
contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o
degli specifici interventi proposti, o alla domanda di ((acquisizione
del titolo abilitativo)). Tali adempimenti,  compresa  la  relazione,
non sono dovuti in caso di installazione di pompa  di  calore  avente
potenza  termica  non  superiore  a  15  kW  e  di  sostituzione  del
generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente  potenza
inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera  g),
del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n.  37.  Gli  schemi  e  le  modalita'  di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica  di  progetto
sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  per
la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   sentita   la
Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di  lavori:
nuove  costruzioni,  ristrutturazioni   importanti,   interventi   di
riqualificazione energetica. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10  GIUGNO
2020, N. 48)). (8) 
  1-bis. In attuazione  dell'articolo  6,  paragrafi  1  e  2,  della
direttiva 2010/31/UE, in caso di  edifici  di  nuova  costruzione,  e
dell'articolo 7, in  caso  di  edifici  soggetti  a  ristrutturazione
importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista
una valutazione ((, da effettuarsi in fase di progettazione,))  della
fattibilita' tecnica, ambientale ed economica  per  l'inserimento  di
sistemi alternativi ad  alta  efficienza,  tra  i  quali  sistemi  di
fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento  e
teleraffrescamento, pompe di  calore  e  sistemi  di  monitoraggio  e
controllo attivo  dei  consumi.  La  valutazione  della  fattibilita'
tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e  disponibile
a fini di verifica. 
  2. La conformita' delle opere realizzate  rispetto  al  progetto  e
alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma
1, nonche' l'attestato  di  qualificazione  energetica  dell'edificio
come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori  e
presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione
di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per  il  committente.  La
dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi titolo  se  la
stessa non e' accompagnata da tale documentazione asseverata. 
  3. Una copia della  documentazione  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
conservata dal comune, anche ai fini degli  accertamenti  di  cui  al
comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere  la  consegna  della
documentazione anche in forma informatica. 
  4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi  esterni,
qualificati e indipendenti, definisce le modalita' di  controllo,  ai
fini  del  rispetto  delle   prescrizioni   del   presente   decreto,
accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro  cinque  anni
dalla data  di  fine  lavori  dichiarata  dal  committente,  volte  a
verificare la conformita' alla documentazione progettuale di  cui  al
comma 1. 
  5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al  comma  4  anche  su
richiesta  del  committente,   dell'acquirente   o   del   conduttore
dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed  ispezioni  di  cui  al
presente comma e' posto a carico dei richiedenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 18, comma 3-bis) che "I
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  a),  capoverso  "1",
all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 6", comma 12, e all'articolo
7,  comma  1,  capoverso  "1",  terzo  periodo,  sono  emanati  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto".